Docenti: Trattenuta da 150 Euro per 4 giorni di Malattia

Nel mondo della scuola pubblica, i meccanismi che regolano la retribuzione del personale docente sono spesso poco chiari e soggetti a interpretazioni. Lo dimostra il caso di un’insegnante che, a fronte di soli quattro giorni di assenza per malattia fatta a inizio del mese di marzo, si è vista trattenere ben 148,75 euro sullo stipendio di aprile. Un importo che ha destato perplessità e ha spinto la docente a cercare chiarimenti sia presso la propria scuola che presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.

Ma cosa è accaduto davvero? È corretto che una malattia così breve comporti una trattenuta così consistente? Cerchiamo di fare chiarezza, analizzando in dettaglio le voci accessorie della busta paga e le norme che regolano le assenze brevi per malattia.

La Denuncia della Docente: “Quattro giorni di Assenza per Malattia, quasi 150 Euro di trattenuta”

La docente protagonista del caso ha comunicato che nel mese di marzo ha fatto Assenze per Malattia per quattro giorni consecutivi. Tuttavia, nel mese di aprile ha trovato una trattenuta di 148,75 euro sulla propria busta paga. Il primo pensiero è andato alla Retribuzione Professionale Docenti (RPD), una delle voci accessorie che, secondo la normativa vigente, non viene pagata in caso di malattia nei primi dieci giorni.

Tuttavia, il dubbio principale della docente riguardava l’importo eccessivo della trattenuta. Possibile che la sola RPD possa generare una decurtazione così alta? A quanto pare, la risposta è no: non si trattava solo della RPD.

Voci accessorie e Assenze per Malattia: cosa dice la normativa

Quando un docente è assente per malattia nei primi dieci giorni, non ha diritto al pagamento di alcune componenti accessorie della retribuzione. Tra queste:

  • La Retribuzione Professionale Docenti (RPD)
  • Le ore eccedenti l’orario di cattedra, se non strutturali

Queste voci vengono sospese automaticamente da NoiPA nei periodi di assenza breve per malattia. La motivazione è legata al fatto che si tratta di emolumenti accessori, ovvero componenti dello stipendio non fisse, che sono considerate pensionabili dal punto di vista contributivo, ma non retributivo.

Nel caso specifico, l’insegnante percepisce regolarmente due voci accessorie:

  • La Retribuzione Professionale Docenti
  • 6 ore eccedenti l’orario di cattedra

Queste ore eccedenti, se classificate come accessorie, vengono sospese automaticamente in caso di malattia breve. Ecco perché la trattenuta finale risulta ben più alta rispetto a quella relativa alla sola RPD.

Ore Eccedenti: quando sono Accessorie e quando no

Le ore eccedenti sono una delle componenti più importanti nella busta paga degli insegnanti, soprattutto per chi lavora in scuole con esigenze particolari, come classi numerose o supplenze interne. Tuttavia, non tutte le ore eccedenti sono trattate allo stesso modo in caso di assenza.

  • Codice NoiPA 692/00x: indica ore eccedenti accessorie. Queste vengono sospese in caso di assenza per malattia.
  • Codice NoiPA 792/00x: indica ore eccedenti strutturali. Queste fanno parte integrante dello stipendio e non vengono sospese in caso di assenza.

Le ore alternative alla religione cattolica, per esempio, rientrano tra quelle strutturali e non sono soggette a trattenuta.

Nel caso della docente, le sei ore eccedenti erano accessorie (codice 692) e quindi soggette a sospensione. È fondamentale per ogni docente sapere in quale categoria ricadono le proprie ore eccedenti, perché ciò determina se queste verranno pagate anche in caso di malattia.

Come si arriva al debito applicato sulla busta paga dell’insegnante?

Per semplificare abbiamo creato questa tabella:

Come possiamo notare, la professoressa ha emolumenti accessori mensili per 1.228,13 euro. Se dividiamo l’importo mensile per 30 e moltiplichiamo per i 4 giorni di malattia arriviamo ad un debito lordo di 163,75 euro.

A chi rivolgersi in caso di bubbi: Scuola o Ragioneria Territoriale dello Stato?

Una delle problematiche più comuni è la difficoltà nel ricevere risposte chiare. La scuola, in molti casi, rimanda alla Ragioneria Territoriale dello Stato, mentre quest’ultima risponde che i dati inseriti sono stati comunicati dalla scuola. Il risultato è che il docente si ritrova nel mezzo, senza sapere chi possa dare spiegazioni concrete.

Ecco cosa fare in questi casi:

  1. Verifica il cedolino NoiPA: Controlla le voci di trattenuta e i codici relativi alle ore eccedenti.
  2. Consulta la segreteria scolastica: La scuola ha la responsabilità di inserire correttamente le assenze. Chiedi di verificare i codici utilizzati.
  3. Scrivi alla Ragioneria Territoriale: Se la segreteria conferma l’inserimento, la Ragioneria può chiarire eventuali errori tecnici o procedurali.
  4. Segnala l’anomalia su NoiPA: Se ritieni che ci sia un errore, puoi aprire un ticket nell’area riservata.

Conoscere le regole per evitare sorprese

Questo caso dimostra quanto sia importante per i docenti avere una buona conoscenza delle voci che compongono la propria busta paga. Spesso, ciò che viene percepito come un errore può essere in realtà una conseguenza legittima della normativa vigente.

In sintesi:

  • Le assenze brevi per malattia (entro i 10 giorni) comportano la sospensione delle voci accessorie.
  • Le ore eccedenti accessorie (codice 692) non vengono pagate in caso di malattia.
  • Le ore eccedenti strutturali (codice 792) continuano a essere retribuite anche in caso di malattia.

Sapere riconoscere queste voci nel cedolino permette al personale scolastico di evitare fraintendimenti e affrontare con maggiore consapevolezza le eventuali trattenute.