Con una recente risposta a un’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sulla tassazione delle somme riconosciute in sede di conciliazione giudiziale.
Quando un lavoratore conclude un accordo di conciliazione spesso si pone una doppia questione fiscale: come vengono tassate le somme concordate? E, se nel frattempo il lavoratore ha trasferito la propria residenza all’estero, quale Stato ha il diritto di applicare le imposte su questi importi?
La normativa fiscale italiana è chiara: le somme erogate in sede di conciliazione giudiziale rientrano tra i redditi da lavoro dipendente (art. 49 e 51 del TUIR), lo ha ribadito anche l’Agenzia delle Entrate con numerosi interpelli (n. 343/2022).
Non importa se l’accordo è stato raggiunto dopo la cessazione del rapporto: se l’importo è collegato al lavoro svolto, è tassabile.
Per stabilire come devono essere tassate le somme, l’Agenzia richiama l’art.17 del TUIR, il quale prevede che siano assoggettate a tassazione separata non solo il TFR, ma anche le altre indennità pagate una sola volta percepite come “una tantum” valevole dunque per le somme ricevute in sede di conciliazione giudiziale relativa alla cessazione del rapporto.
Se il lavoratore ha trasferito la residenza fiscale all’estero, è essenziale stabilire dove si è svolta l’attività lavorativa per capire chi ha la
Secondo l’art. 15 del Modello OCSE (ripreso dalle convenzioni contro le doppie imposizioni), la regola generale è:
“Il reddito da lavoro dipendente si tassa nel Paese in cui è stato svolto il lavoro, anche se il lavoratore risiede altrove.”
Pertanto:
Quando il rapporto di lavoro si è svolto in più Paesi, le somme ricevute in conciliazione vanno ripartite per annualità.
Ecco le regole principali:
E’ necessario dunque ricostruire dettagliatamente il periodo lavorativo, per evitare errori o doppie imposizioni.
Chi riceve somme nell’ambito di una conciliazione giudiziale, deve prestare particolare attenzione al loro trattamento fiscale trattandosi dunque di redditi da lavoro dipendente soggetti a tassazione separata.
La possibilità che tali importi vengano tassati in Italia o all’estero, dipende dal luogo in cui è stato effettivamente svolto il lavoro e dalla residenza fiscale del lavoratore nei singoli anni di riferimento.
Per evitare contestazioni o fenomeni di doppia imposizione, per una corretta gestione di questi aspetti si consiglia di rivolgersi a un CAF o a un Professionista.