Affrontare la perdita di un familiare è un momento doloroso che spesso si intreccia con adempimenti pratici, emotivi e burocratici. La normativa riconosce il diritto a permessi retribuiti per i lavoratori dipendenti, al fine di permettere loro di gestire il Lutto Familiare in modo dignitoso.
Tuttavia, le regole cambiano a seconda del comparto lavorativo: tra settore pubblico, privato e categorie speciali, come i magistrati, non mancano differenze importanti che meritano attenzione.
La disciplina di riferimento per i permessi per lutto familiare si trova nella Legge 8 marzo 2000, n. 53, all’art. 4, e nei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicabili ai singoli settori.
In base alla normativa generale:
Il permesso deve essere fruito entro sette giorni dal decesso e deve essere documentato con autocertificazione del certificato di morte e del rapporto di parentela o affinità.
Questi tre giorni sono retribuiti integralmente, non sono frazionabili in ore, e non comportano penalizzazioni di alcun tipo per il lavoratore.
Nel settore pubblico, la disciplina sui permessi per lutto è generalmente più dettagliata e uniforme, grazie al recepimento della Legge 53/2000 nei vari CCNL del comparto pubblico (funzioni centrali, scuola, sanità, enti locali).
I dipendenti pubblici hanno diritto a:
Un aspetto importante è che la retribuzione durante il permesso è piena, senza decurtazioni.
La posizione dei magistrati ordinari, a differenza degli altri lavoratori pubblici, presenta aspetti peculiari. I magistrati non sono dipendenti pubblici contrattualizzati.
In caso di lutto, il primo giorno la retribuzione viene ridotta di 1/3 mentre non spetta l’indennità giudiziaria per tutti i tre giorni dell’evento.
Categoria | Giorni di permesso | Retribuito | Soggetti coperti | Note specifiche |
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Settore privato | 3 giorni | Sì | Coniuge, unione civile, convivente di fatto, parenti entro il 2° grado, affini di 1° grado | Fruizione entro 7 giorni. Variazioni a seconda del CCNL di settore |
Dipendenti pubblici | 3 giorni | Sì | Come sopra | Fruizione anche non consecutiva. Obbligo di documentazione |
Magistrati | 3 giorni | Parzialmente | Come sopra | 1° giorno: decurtazione di 1/3 dello stipendio ; non spetta indennità giudiziaria per tutti i tre giorni |