La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di pieno riconoscimento economico dell’Anno 2013 per il personale scolastico “bloccato” dal d.P.R. 122/2013.
Con la sentenza n. 1726/2025 (RG 10215/2024), pubblicata il 21 maggio 2025, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che il servizio prestato dal personale scolastico nel 2013 non può essere computato ai fini economici per la maturazione delle fasce stipendiali, ma conserva valore giuridico. La decisione chiude una lunga controversia giurisprudenziale e contrattuale che ha coinvolto migliaia di docenti e personale ATA immessi in ruolo dopo anni di precariato.
L’oggetto del ricorso era la domanda di Alessandra Brogi, docente assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2015, che richiedeva il riconoscimento dell’anno 2013 sia a fini giuridici sia economici, con conseguente ricalcolo stipendiale.
Alla base della vicenda c’è il decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, che all’art. 9 comma 23 ha bloccato gli avanzamenti retributivi per il personale scolastico relativi agli anni 2010, 2011 e 2012. Il d.P.R. 122/2013 ha poi esteso il blocco anche al 2013, prorogando gli effetti della norma. Il blocco riguarda solo gli effetti economici dell’anzianità di servizio, ma non quelli giuridici.
A sbloccare parzialmente la situazione sono stati due contratti collettivi: il CCNL 13 marzo 2013 (recupero del 2011) e il CCNL 7 agosto 2014 (recupero del 2012). Tuttavia, l’anno 2013 non è stato mai incluso nei recuperi retributivi per mancanza di copertura finanziaria.
La Corte ha accolto il ricorso del Ministero dell’Istruzione nei limiti specificati in motivazione, ribadendo che:
La Corte ha inoltre fatto riferimento alla sentenza n. 310/2013 della Corte Costituzionale, che ha giudicato legittima la “sterilizzazione” degli effetti economici degli anni bloccati, evidenziando che il blocco rappresentava un sacrificio economico proporzionato per la tutela della finanza pubblica.
Con questa decisione, si chiarisce in via definitiva che l’anno 2013 non produrrà mai effetti economici, salvo futuri accordi collettivi. Questo comporta per i docenti e ATA:
La Corte ha compensato integralmente le spese di lite, riconoscendo la complessità e novità della questione giuridica, su cui si erano espressi anche giudici di merito con posizioni divergenti.
La sentenza segna un precedente fondamentale in materia di diritto del lavoro scolastico e pone fine, salvo interventi legislativi o contrattuali, alle aspettative di riconoscimento economico del 2013.
Per i sindacati e le rappresentanze dei lavoratori si riapre ora il fronte della contrattazione collettiva, che potrebbe – in futuro – provare a recuperare economicamente il 2013, come avvenuto per il 2011 e il 2012. Tuttavia, in assenza di risorse dedicate, ciò appare improbabile nel breve termine.
Aspetto | Status attuale dopo la sentenza | Commento |
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Riconoscimento giuridico | ✔️ Sì | Valido per mobilità, concorsi, graduatorie interne |
Riconoscimento economico | ❌ No | Bloccato in modo permanente, salvo futura contrattazione |
Inclusione in fasce stipendiali | ❌ No | Non computabile per scatti di anzianità |
Possibilità di recupero | 🔒 Solo via CCNL futuro | Ad oggi nessuna previsione normativa o contrattuale |
Utilizzo per ricostruzione carriera | ✔️ Parziale | Solo per effetti non retributivi |