Scuola: l’Anno 2013 Non Conta per lo Stipendio Ma Solo per l’Anzianità Giuridica. Presa la Decisione

La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di pieno riconoscimento economico dell’Anno 2013 per il personale scolastico “bloccato” dal d.P.R. 122/2013.

Anno 2013: la sentenza segna un confine definitivo

Con la sentenza n. 1726/2025 (RG 10215/2024), pubblicata il 21 maggio 2025, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che il servizio prestato dal personale scolastico nel 2013 non può essere computato ai fini economici per la maturazione delle fasce stipendiali, ma conserva valore giuridico. La decisione chiude una lunga controversia giurisprudenziale e contrattuale che ha coinvolto migliaia di docenti e personale ATA immessi in ruolo dopo anni di precariato.

L’oggetto del ricorso era la domanda di Alessandra Brogi, docente assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2015, che richiedeva il riconoscimento dell’anno 2013 sia a fini giuridici sia economici, con conseguente ricalcolo stipendiale.

Il contesto normativo: blocco degli scatti tra 2010 e 2013

Alla base della vicenda c’è il decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, che all’art. 9 comma 23 ha bloccato gli avanzamenti retributivi per il personale scolastico relativi agli anni 2010, 2011 e 2012. Il d.P.R. 122/2013 ha poi esteso il blocco anche al 2013, prorogando gli effetti della norma. Il blocco riguarda solo gli effetti economici dell’anzianità di servizio, ma non quelli giuridici.

A sbloccare parzialmente la situazione sono stati due contratti collettivi: il CCNL 13 marzo 2013 (recupero del 2011) e il CCNL 7 agosto 2014 (recupero del 2012). Tuttavia, l’anno 2013 non è stato mai incluso nei recuperi retributivi per mancanza di copertura finanziaria.

La posizione della Corte: la “sterilizzazione economica” dell’Anno 2013 è legittima

La Corte ha accolto il ricorso del Ministero dell’Istruzione nei limiti specificati in motivazione, ribadendo che:

  • La norma ha carattere temporaneo ed eccezionale, ma produce effetti permanenti se non diversamente previsto da successive norme o contrattazioni collettive.
  • L’anzianità maturata nel 2013 non può essere computata per l’avanzamento nelle fasce stipendiali successive, salvo recupero tramite CCNL, a oggi mai avvenuto per tale annualità.
  • L’anno resta comunque valido a fini giuridici, come per la mobilità, i concorsi interni e l’accesso ai ruoli superiori.

La Corte ha inoltre fatto riferimento alla sentenza n. 310/2013 della Corte Costituzionale, che ha giudicato legittima la “sterilizzazione” degli effetti economici degli anni bloccati, evidenziando che il blocco rappresentava un sacrificio economico proporzionato per la tutela della finanza pubblica.

Gli effetti pratici per il personale scolastico

Con questa decisione, si chiarisce in via definitiva che l’anno 2013 non produrrà mai effetti economici, salvo futuri accordi collettivi. Questo comporta per i docenti e ATA:

  • Un ritardo nella maturazione delle fasce stipendiali, con perdita economica effettiva e non più recuperabile.
  • Un riconoscimento giuridico pieno, utile per altri fini di carriera, ma non influente sul salario.
  • La possibilità per l’amministrazione di proseguire con una doppia valutazione dell’anzianità: piena giuridica, limitata economica.

La Corte ha compensato integralmente le spese di lite, riconoscendo la complessità e novità della questione giuridica, su cui si erano espressi anche giudici di merito con posizioni divergenti.

Conclusioni e prospettive future

La sentenza segna un precedente fondamentale in materia di diritto del lavoro scolastico e pone fine, salvo interventi legislativi o contrattuali, alle aspettative di riconoscimento economico del 2013.

Per i sindacati e le rappresentanze dei lavoratori si riapre ora il fronte della contrattazione collettiva, che potrebbe – in futuro – provare a recuperare economicamente il 2013, come avvenuto per il 2011 e il 2012. Tuttavia, in assenza di risorse dedicate, ciò appare improbabile nel breve termine.

Tabella riassuntiva

AspettoStatus attuale dopo la sentenzaCommento
Riconoscimento giuridico✔️ SìValido per mobilità, concorsi, graduatorie interne
Riconoscimento economico❌ NoBloccato in modo permanente, salvo futura contrattazione
Inclusione in fasce stipendiali❌ NoNon computabile per scatti di anzianità
Possibilità di recupero🔒 Solo via CCNL futuroAd oggi nessuna previsione normativa o contrattuale
Utilizzo per ricostruzione carriera✔️ ParzialeSolo per effetti non retributivi