Docenti, Spettano da 150 a 350 euro a Fine Anno Scolastico

I docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche, inclusi quelli tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16715/2024, accogliendo un ricorso presentato dal sindacato Anief. Vediamo nel dettaglio.

Ai docenti le ferie non vanno assegnate d’ufficio

Secondo la Suprema Corte, i dirigenti scolastici non possono collocare d’ufficio in ferie i docenti precari durante i periodi di sospensione delle lezioni.

Sono infatti tenuti a invitare espressamente e per iscritto i docenti a prendere ferie in questi periodi, avvertendoli anche della perdita del diritto in caso di mancata fruizione.

Nel caso in cui il datore di lavoro dimostri di aver invitato, inutilmente, il docente a tempo determinato (che non abbia chiesto di fruire delle ferie) a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, il diritto alle ferie del docente è negato.

Al contrario, in assenza di tale richiesta da parte del dirigente, il docente precario ha diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non godute.

Indennità sostitutiva per ferie non godute

Alla fine dell’anno scolastico, ai docenti vengono pagate le indennità sostitutive per ferie non godute.

L’importo viene calcolato sui giorni residui di ferie rimaste da effettuare al netto di quelle già usufruite nel caso di sospensione delle lezioni nei periodi di Natale e Pasqua.

In genere, ai docenti con contratto scadente al 30 giugno gli importi lordi variano dai 150 ai 350 euro e vengono pagati, di norma, nel mese di agosto.

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