Lavoratori Neoassunti, Svolta sulla Sicurezza: Formazione Obbligatoria Prima dell’Ingresso in Azienda

Dopo anni di attesa, arriva il nuovo Accordo sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, l’accordo è stato sottoscritto il 17 aprile 2025 in Conferenza Stato-Regioni. Le disposizioni entreranno pienamente in vigore dopo 12 mesi.

Obbligo formativo per i datori di lavoro

Il datore di lavoro dovrà frequentare un corso obbligatorio di almeno 16 ore. Il corso tratterà temi chiave: organizzazione della prevenzione, valutazione dei rischi, emergenze, vigilanza interna.
Dovrà anche verificare l’efficacia della formazione ricevuta dai dipendenti, durante l’attività lavorativa.

Il datore può organizzare direttamente corsi per lavoratori, preposti e dirigenti, senza accreditamento.

Nuovi obblighi per i preposti

Il ruolo del preposto è stato rafforzato. Deve essere formato con un corso aggiuntivo di almeno 12 ore, dopo la formazione generale e specifica.

È previsto anche un aggiornamento obbligatorio biennale di almeno 6 ore.
Formazione solo in presenza o videoconferenza sincrona: e-learning escluso anche per l’aggiornamento.

Formazione prima dell’inizio attività

Per i nuovi assunti, la formazione deve essere completata prima di iniziare il lavoro. Non è più ammesso il termine di 60 giorni dall’assunzione. La precedente normativa aveva generato confusione. Ora invece è tutto più chiaro: prima la formazione sulla sicurezza e poi l’assunzione.

È importante ricordare che, in caso di assunzione presso un nuovo datore di lavoro, il lavoratore che ha già frequentato i corsi di formazione specifica non è tenuto a ripeterli, a condizione che il nuovo impiego rientri nella stessa classe di rischio. In tal caso, la formazione già svolta viene riconosciuta e “portata in dote” nel nuovo contesto lavorativo.

Didattica attiva ed esperienziale

L’accordo impone coerenza tra obiettivi, contenuti e metodi.
Viene favorita la didattica attiva: esercitazioni, simulazioni, lavori di gruppo.
In aula, massimo 6 allievi per docente.

Videoconferenza sì, e-learning solo in parte

È ammessa la videoconferenza sincrona, se garantisce interazione, tracciabilità, controllo.
L’e-learning asincrono è ammesso solo per:

  • Formazione generale lavoratori
  • Formazione specifica per settori a rischio basso
  • Datori di lavoro e dirigenti (solo per base e aggiornamento)
  • RSPP/ASPP (solo modulo A)

Per preposti, nessun modulo può essere svolto in e-learning.

Moduli speciali per cantieri e spazi confinati

Introdotti moduli specifici per:

  • Spazi confinati: 12 ore (4 teoriche + 8 pratiche), aggiornamento quinquennale.
  • Cantieri mobili: almeno 6 ore aggiuntive.

Verifica finale obbligatoria per tutti

La verifica dell’apprendimento è obbligatoria per ogni corso.
Il datore di lavoro dovrà monitorare nel tempo gli effetti della formazione sul comportamento e sulle competenze dei lavoratori.

Requisiti per i formatori

I soggetti formatori devono avere esperienza, docenti qualificati e attrezzature idonee.
Devono conservare tutta la documentazione per almeno 10 anni.

Controlli e vigilanza rafforzati

Il sistema di vigilanza è multilivello. Verifiche su:

  • Offerta formativa
  • Frequenza reale
  • Apprendimento
  • Rispondenza con i rischi aziendali

L’obiettivo è garantire una formazione realmente efficace e non solo formale.