Dal 1° gennaio 2025 cambia l’accesso alla NASpI. Chi si è dimesso da un lavoro a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti la richiesta non potrà ottenere la disoccupazione, salvo eccezioni precise.
Lo ha chiarito l’INPS con la Circolare n. 98/2025, applicando quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025.
Chi ha interrotto un contratto a tempo indeterminato con dimissioni volontarie o risoluzione consensuale dovrà rispettare una nuova condizione.
Per poter ricevere la NASpI, è necessario:
oppure
Senza questi requisiti, l’indennità di disoccupazione non spetta.
La nuova regola colpisce duramente i lavoratori della scuola con contratto a termine. Come ad esempio coloro che cessano il rapporto di lavoro durante o al termine del mese di giugno.
Molti docenti e collaboratori scolastici (ATA), durante l’anno, si dimettono da un incarico per accettarne un altro più vicino a casa o più conveniente.
Con la stretta del 2025, chi ha fatto questo tipo di scelta e si ritrova disoccupato alla fine dell’anno scolastico, rischia di non avere diritto alla NASpI.
Se tra le dimissioni e la fine del nuovo contratto non sono passate 13 settimane di contributi, l’assegno di disoccupazione non verrà erogato.
La nuova norma non si applica in alcuni casi:
In queste situazioni, la NASpI è comunque riconosciuta.
Sono considerate valide le settimane con:
Il nuovo requisito si applica solo se ci sono dimissioni nei 12 mesi prima del licenziamento. Chi rientra in questa casistica deve fare attenzione.