Festa 29 Giugno: Quando Spetta il “Bonus” in Busta Paga e Quando No

Ogni anno, in buona parte delle città italiane, si celebra la festa del santo patrono, un’occasione speciale che spesso comporta la sospensione delle attività lavorative e variazioni nelle modalità di retribuzione.

A Genova, Firenze e Torino il patrono è San Giovanni, che si è celebrato lo scorso 24 giugno. A Milano si festeggia Sant’Ambrogio il 7 dicembre, a Napoli San Gennaro il 19 settembre, mentre a Roma i patroni sono i Santi Pietro e Paolo, che si festeggiano il 29 giugno.

Quest’anno sia il patrono di Roma che quello di Milano cadranno di domenica, situazione che può generare dubbi su come viene gestita la festività dal punto di vista economico. Vediamo.

La festività patronale e la retribuzione in busta paga

Le festività patronali rappresentano giornate di sospensione obbligatoria del lavoro, ma la loro regolamentazione può variare a seconda del settore e del contratto collettivo nazionale applicato.

In generale:

  • chi lavora in questi giorni ha diritto a una maggiorazione sulla paga;
  • chi non lavora riceve la giornata retribuita come normale festività.

Cosa succede se il patrono cade di domenica

Se la festa del patrono cade di sabato o di domenica, giorni di riposo per il lavoratore, essa è considerata una festività non goduta e quindi conteggiata in busta paga.

È il caso della festività di SS. Pietro e Paolo, patroni di Roma, che cade domenica 29 giugno. Non tutti però si riposano per il patrono.

Come detto, se un lavoratore è chiamato a prestare servizio nel giorno della festività patronale, solitamente ha diritto a una maggiorazione salariale rispetto alla normale retribuzione. L’entità di questa maggiorazione varia a seconda del contratto di lavoro applicato. In alternativa, qualcuno può optare per un riposo compensativo.

Il CCNL Ferrovieri ha previsto una particolare disposizione: in sostituzione del Santo Patrono, tra i giorni festivi compare il 29 giugno. Tuttavia, si legge nel CCNL, “a livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno.

Lo stesso CCNL prevede che il lavoratore che presta servizio per il patrono può beneficiare di una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata.

Se azienda e dipendente sono in città diverse quale patrono vale?

Con la diffusione del lavoro da remoto, è sempre più frequente che un dipendente viva e operi da una città diversa rispetto a quella in cui ha sede l’azienda. Questo può creare dubbi su quale festività patronale vada riconosciuta in busta paga.

La regola è chiara: fa fede il Comune dove ha sede legale o operativa l’azienda, non il luogo di domicilio o residenza del lavoratore. Di conseguenza, se un dipendente lavora da Milano per un’azienda con sede a Roma, non ha diritto al giorno festivo retribuito per Sant’Ambrogio (7 dicembre), patrono del capoluogo lombardo. Avrà invece diritto alla festività del 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), se questa è la festa riconosciuta per la sede dell’azienda.

Se l’azienda ha più filiali in diverse zone d’Italia, conta la sede abituale del dipendente, ovvero quella in cui lavora ogni giorno o nella quale presta servizio per la maggior parte dell’anno. È questa la sede di riferimento per l’applicazione della festività patronale, anche in caso di trasferte o lavoro agile temporaneo in altra sede.

Questo principio si applica anche in caso di smart working: la festività patronale si riferisce sempre alla sede aziendale di assegnazione, a meno che specifici accordi aziendali o contrattuali non stabiliscano diversamente.