Con l’avvicinarsi della conclusione dell’anno scolastico, i Supplenti della Scuola si trovano di fronte alla consueta necessità di presentare la domanda per la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), il trattamento di disoccupazione erogato dall’INPS. Questa fase, che coinvolge ogni anno decine di migliaia di supplenti temporanei, richiede attenzione, tempismo e una documentazione accurata.
Un elemento spesso trascurato, ma che può rivelarsi determinante per velocizzare i tempi di erogazione della NASpI, è il Certificato di disoccupazione rilasciato dalle Ragionerie Territoriali dello Stato, anche per i supplenti brevi. Il presente articolo intende fornire una guida aggiornata e strutturata per agevolare il processo, evidenziando l’importanza strategica di questo documento.
A partire dal 1° luglio, i dipendenti della scuola cessati il 30 giugno possono presentare la domanda di NASpI. Si ricorda che la misura può essere richiesta entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, ma per non ritardare il pagamento dell’indennità, è consigliabile procedere con la presentazione immediatamente dopo la data utile.
Un aspetto spesso ignorato riguarda i tempi di decorrenza dell’indennità. La NASpI, infatti, non copre i primi sette giorni successivi alla cessazione del rapporto lavorativo. L’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo alla fine del contratto, purché la domanda sia stata presentata entro tale termine. In caso contrario, la decorrenza sarà posticipata alla data di effettiva presentazione della domanda.
Il pagamento della NASpI da parte dell’INPS avviene in maniera posticipata rispetto al periodo di riferimento. Questo comporta che:
È quindi fondamentale comprendere la logica di erogazione dell’indennità per evitare inutili allarmismi o interpretazioni errate sul mancato accredito di somme dovute.
Il Certificato di disoccupazione è un documento rilasciato, su richiesta, dalle Ragionerie Territoriali dello Stato. Esso attesta le retribuzioni percepite e i contributi versati all’INPS per il periodo di lavoro svolto, ed è particolarmente utile per i supplenti brevi e saltuari.
Questo certificato costituisce un riepilogo sintetico e ufficiale dei dati essenziali per l’INPS ai fini della liquidazione dell’indennità. A differenza delle buste paga, il certificato non contiene dati sensibili, offrendo così maggiori garanzie in termini di tutela della privacy.
La rilevanza di questo documento deriva da un aspetto tecnico: i flussi contributivi trasmessi all’INPS da NoiPA possono arrivare con mesi di ritardo rispetto al mese di competenza. In assenza di tali dati, l’INPS non è in grado di verificare autonomamente la retribuzione e la contribuzione corrisposta e richiede al lavoratore di integrare la domanda con i cedolini stipendiali, che contengono informazioni personali non strettamente necessarie.
Certificato di disoccupazione. Come si vede, sono riepilogate solo le retribuzioni, le rate di competenza e la contribuzione versata.
Nonostante la sua utilità, il Certificato di disoccupazione non è disponibile nell’area riservata di NoiPA, né viene generato automaticamente. Il lavoratore deve inoltrare apposita richiesta alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente, allegando un documento d’identità e gli estremi del contratto o dei contratti conclusi.
È opportuno segnalare che le Ragionerie, già oberate da carichi di lavoro e spesso in carenza di personale, potrebbero impiegare tempi lunghi per l’evasione della richiesta. Pertanto, è consigliabile attivarsi con largo anticipo, possibilmente prima della scadenza del contratto, per assicurarsi di avere il documento a disposizione in tempo utile per la presentazione della domanda di NASpI.
Sarebbe opportuno che NoiPA valutasse di generare la certificazione in maniera automatica.
Per agevolare la preparazione della domanda NASpI e la documentazione da allegare, si propone il seguente schema riassuntivo: