Lavoratori in Cassa Integrazione per il Caldo: “basta una Relazione Tecnica” [MESSAGGIO INPS]

Il 3 luglio 2025, l’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2130 con indicazioni operative sull’accesso alla Cassa Integrazione per temperature elevate, a seguito della firma del Protocollo sicurezza emergenza caldo sottoscritto il 2 luglio tra Governo e parti sociali.
Il documento fornisce istruzioni valide per i datori di lavoro che intendono richiedere la prestazione per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovute a eventi meteo estremi, tra cui le ondate di calore.

Chi può fare domanda: CIGO, FIS e Fondi bilaterali

Le nuove indicazioni si rivolgono a tutte le imprese che possono accedere:

  • al Trattamento Ordinario di Integrazione Salariale (CIGO);
  • all’Assegno di Integrazione Salariale tramite FIS;
  • ai Fondi di solidarietà bilaterali.

Rientrano anche i lavoratori del settore agricolo attraverso la CISOA, purché con contratto a tempo indeterminato.

Quando scatta l’integrazione salariale per caldo

L’intervento INPS è previsto nei casi di:

  • ordinanza della pubblica autorità che dispone la sospensione delle attività;
  • temperature elevate (oltre i 35 °C) o temperatura percepita superiore, anche con valori inferiori.

È fondamentale specificare se la causa è evento meteo” o ordine di pubblica autorità, evitando domande doppie per lo stesso periodo.

La relazione tecnica è la chiave per accedere alla prestazione

Elemento centrale della domanda è la relazione tecnica. Deve contenere:

  • l’evento meteo (caldo eccessivo);
  • la descrizione delle attività sospese o ridotte;
  • le condizioni di lavoro reali (es. esposizione al sole, uso di DPI, assenza di ventilazione);
  • gli estremi dell’ordinanza se presente (non serve allegarla).

L’INPS non richiede i bollettini meteo, che acquisisce d’ufficio.

Valido anche per il lavoro al chiuso

L’accesso alla misura è ammesso anche per le attività svolte al chiuso, se:

  • non è possibile usare ventilazione o raffreddamento;
  • tali sistemi non sono compatibili con le lavorazioni.

Inoltre, la misura è riconosciuta anche su disposizione del responsabile della sicurezza aziendale.

Semplificazioni per l’accesso

  • Nessuna anzianità minima di 30 giorni richiesta;
  • Esenzione dal contributo addizionale;
  • Domanda entro l’ultimo giorno del mese successivo all’evento;
  • Informativa sindacale postuma e semplificata.

Il messaggio INPS n. 2130 si applica da subito e integra il quadro operativo per gestire l’impatto delle ondate di calore sull’attività lavorativa.