A luglio i carichi di cura dell’Assegno di Inclusione possono essere pagati regolarmente, anche durante il mese di sospensione del beneficio.
Se si tratta di arretrati maturati nei mesi passati, infatti, l’INPS può comunque erogare l’importo, poiché queste somme già spettano al nucleo familiare.
Vediamo nel dettaglio.
L’Assegno di Inclusione è una misura destinata ai nuclei in difficoltà, con ISEE entro i 10.140 euro e con almeno un membro vulnerabile (minore, disabile, over 60 o in condizione di svantaggio sociale).
A partire dal 2025, l’INPS attribuisce automaticamente il coefficiente di carico di cura (scala di equivalenza +0,40) a famiglie con:
Questa modalità riguarda sia le nuove domande che quelle già in corso, con ricalcolo degli importi e riconoscimento degli arretrati.
Secondo il calendario INPS, i pagamenti di luglio prevedono:
Chi ha raggiunto le 18 mensilità di Assegno di Inclusione deve rispettare un mese di sospensione del beneficio. Mese durante il quale la ricarica ordinaria non arriverà e il percettore potrà approfittarne per presentare domanda di rinnovo.
Gli arretrati vengono comunque liquidati dall’INPS, anche durante il mese di stop, anche se il sussidio è sospeso. Questo perché gli arretrati fanno riferimento a pagamenti maturati in mesi anteriori. Il diritto all’erogazione quindi rimane. E può trattarsi anche di arretrati relativi a carichi di cura non conteggiati in passato.