Il 10 luglio 2025 entra ufficialmente in vigore una svolta normativa destinata ad avere un impatto significativo sul sistema previdenziale italiano: la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 94/2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’esclusione dell’integrazione al trattamento minimo per i titolari di Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) appartenenti al regime contributivo puro (cioè con contribuzione accreditata solo dopo il 31 dicembre 1995).
La sentenza riguarda esclusivamente l’AOI e non ha effetto retroattivo. La sua efficacia parte dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 10 luglio 2025. Restano da chiarire i dettagli applicativi che saranno definiti nei prossimi confronti tecnici tra INPS e le organizzazioni sindacali.
L’Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) è una prestazione previdenziale concessa ai lavoratori dipendenti del settore privato (compresi anche gli autonomi) che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi. La prestazione è riconosciuta per tre anni (rinnovabile) ed è subordinata alla presenza di almeno cinque anni di contributi, di cui tre nei cinque anni precedenti la domanda.
I contributivi puri sono quei lavoratori che non hanno contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996, ricadendo quindi nel sistema contributivo integrale introdotto dalla riforma Dini (L. 335/1995).
Storicamente, a questi lavoratori non veniva riconosciuta l’integrazione al trattamento minimo sull’AOI, generando una disparità con i soggetti del sistema misto o retributivo.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 94/2025, ha dichiarato incostituzionale l’esclusione dell’integrazione al trattamento minimo per i titolari di AOI con sistema contributivo puro, laddove ricorrano le condizioni economiche soggettive (limite reddituale personale e coniugale previsti dalla legge).
La Corte ha riconosciuto che tale esclusione violava il principio di eguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3 della Costituzione, penalizzando irragionevolmente una categoria di lavoratori sulla base di un criterio temporale (data di inizio contribuzione) non giustificabile sul piano costituzionale.
Effetto della sentenza:
A partire dal 10 luglio 2025, anche i contributivi puri che ricevono un assegno ordinario di invalidità potranno ricevere l’integrazione al trattamento minimo, se soddisfano i limiti reddituali previsti per legge.
Ambito di applicazione:
La sentenza non ha effetto retroattivo e si applica esclusivamente agli AOI. Restano esclusi gli altri trattamenti previdenziali e assistenziali (come le pensioni anticipate o di vecchiaia nel regime contributivo).
La sentenza, pur essendo immediatamente efficace, necessita di istruzioni operative da parte dell’INPS per essere applicata concretamente. Tra gli aspetti da chiarire:
Secondo quanto anticipato dalle principali organizzazioni sindacali, è previsto un confronto tecnico tra INPS e parti sociali nelle prossime settimane, per uniformare l’interpretazione della sentenza e fornire una circolare attuativa.
Il beneficio reale si concentrerà su una fascia di lavoratori fragili e con basso reddito, in prevalenza:
La modifica rappresenta un importante passo avanti verso l’equità previdenziale, in quanto elimina una discriminazione che colpiva in modo strutturale chi aveva avuto accesso al lavoro dopo il 1995 e si era ritrovato con un assegno ridotto all’essenziale, senza possibilità di integrazione.
Tuttavia, non tutti ne trarranno beneficio: restano esclusi coloro con redditi superiori ai limiti, e non sono previste compensazioni per il passato, essendo esclusa ogni retroattività.