Un’importante novità arriva per i Supplenti della Scuola: sarà molto più difficile per i creditori ottenere il pignoramento del quinto dello stipendio. Una recente direttiva della Ragioneria Generale dello Stato – firmata dalla Ragioniera Generale Daria Perrotta – modifica radicalmente le modalità con cui le Ragionerie Territoriali dovranno trattare i pignoramenti relativi ai contratti a tempo determinato. Si tratta di una svolta che può incidere concretamente sulla vita economica di migliaia di insegnanti precari, spesso colpiti da debiti e procedure esecutive.
Con la nuova disposizione, la Ragioneria Generale ha comunicato alle Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS) che i pignoramenti del quinto dello stipendio per i supplenti devono cessare al termine del contratto a tempo determinato. Non solo: la direttiva specifica che, in caso di un nuovo contratto, anche se con la stessa amministrazione, il pignoramento non può essere riattivato automaticamente.
Il principio su cui si basa questa nuova interpretazione è legato alla natura aleatoria e non continuativa del contratto a tempo determinato. La possibilità di un rinnovo del contratto non può essere data per certa, e quindi non può nemmeno essere ipotizzato che il vincolo del pignoramento possa proseguire oltre la durata del rapporto lavorativo originario.
Finora, le trattenute derivanti da pignoramento presso terzi venivano talvolta mantenute anche al momento del nuovo incarico, senza una nuova ordinanza del giudice. Con la direttiva del MEF, invece, l’ordinanza di assegnazione delle somme perde efficacia alla scadenza del contratto a termine. Dunque:
Il cambiamento non è banale. In pratica, il docente non è più “agganciato” al debito in modo permanente durante la sua carriera scolastica, ma ogni nuovo contratto rappresenta una nuova partenza anche per il creditore, che deve agire nuovamente in sede giudiziale.
Il cuore giuridico della direttiva è il riconoscimento della natura incerta e limitata nel tempo dei contratti a termine. Secondo la giurisprudenza citata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), l’efficacia dell’ordinanza di assegnazione delle somme (che autorizza il pignoramento) è strettamente legata all’esistenza del contratto di lavoro da cui originano le somme da pignorare.
Quindi, se il contratto non esiste più, anche l’efficacia dell’ordinanza cade. E questo differenzia nettamente i lavoratori a tempo determinato da quelli con contratto a tempo indeterminato, per i quali invece l’ordinanza continua a produrre effetti anche dopo una sospensione temporanea del rapporto lavorativo, come per aspettative, congedi, ferie non retribuite o altro.
Ecco una tabella riassuntiva delle principali differenze prima e dopo la direttiva MEF.