Chi ha ricevuto l’Assegno di Inclusione (AdI) in modo continuativo da gennaio 2024 a giugno 2025 deve rinnovare la domanda entro il 31 luglio 2025 per non perdere la mensilità di agosto. Luglio, infatti, è il mese di sospensione previsto per chi ha concluso i 18 mesi consecutivi di fruizione. Ritardare la richiesta significa slittare a settembre con il nuovo ciclo di pagamenti.
Vediamo nel dettaglio.
L’Assegno di Inclusione ha sostituito il Reddito di Cittadinanza e spetta alle famiglie con un ISEE entro i 10.140 euro e in cui è presente almeno un membro disabile, over 60, minorenne o svantaggiato.
Prevede una durata massima di 18 mesi consecutivi, al termine dei quali scatta una pausa obbligatoria di un mese. Per chi ha iniziato a riceverlo a gennaio 2024 (appena entrato in vigore), la prima fase si è conclusa a giugno 2025, rendendo luglio il mese di sospensione.
Durante questa pausa, però, è possibile (e necessario) presentare la nuova domanda per attivare il secondo ciclo, che potrà durare altri 12 mesi se restano invariati i requisiti.
Il rinnovo del sussidio non è automatico, ma occorre inviare apposita istanza. Senza variazioni nel nucleo familiare, il processo è semplificato: non serve un nuovo Patto di Attivazione e via libera diretto alla presentazione.
Per non perdere nemmeno un mese di pagamento, la domanda di rinnovo dell’Assegno di Inclusione deve essere:
Il tempo stringe: chi non ha ancora presentato domanda, quindi, deve farlo entro il 31 luglio 2025, altrimenti rischia di perdere la mensilità di agosto. Il primo accredito è fissato per giovedì 14.
Chi rimanda ad agosto la presentazione della domanda, invece, vedrà l’erogazione slittare a settembre, perdendo così la mensilità di agosto.
Devono presentare la domanda per il rinnovo del sussidio tutti coloro che vogliono proseguire con il secondo ciclo di erogazione dell’Assegno di Inclusione, previsto dalla normativa fino al raggiungimento dei 30 mesi totali (18 + 12).
In particolare, possono inviarla coloro che:
Per maggiori informazioni si invita a consultare il messaggio INPS n. 2052 del 27 giugno 2025.