Docenti Immessi in Ruolo 2025/26: Quando Presentare Domanda di Trasferimento?

A seguito delle numerose graduatorie pubblicate sia sul concorso PNRR1 che su concorso PNRR2 saranno molti i docenti immessi in ruolo a partire da settembre 2025.

Ricordiamo che una volta che arriva la nomina il docente ha cinque giorni per accettarla.

Nonostante la bella notizia della nomina in ruolo alcuni docenti sono preoccupati della scuola di titolarità, soprattutto se in una provincia diversa di quella di residenza.

Precisiamo che i docenti immessi in ruolo possono presentare domanda di mobilità dopo tre anni di permanenza nella scuola di assunzione, a meno che non rientrino in una delle deroghe previste dal CCNI 25/28 sulla mobilità.

Vediamo i dettagli.

Vincoli di permanenza

Ai sensi dell’articolo 13/5 del DLGS 59/2017, sostituito poi dall’articolo 44/1, del DL 36/2022, e dell’articolo 399/3 del DLGS 297/94, sostituito dall’articolo 5/20 del DL 44/2023 ci sono dei vincoli di permanenza nella scuola di titolarità, in particolare i docenti destinatari di nomina in ruolo, a decorrere all’anno scolastico 2023/24, devono permanere nella scuola di assunzione nei medesimi tipo di posto e classe di concorso per almeno tre anni, compreso l’anno in cui è svolto il periodo di prova. Ai docenti vincitori di concorso non abilitati si deve aggiungere anche il periodo necessario per acquisire l’abilitazione. Tuttavia, durante i tre anni di vincolo, è consentitopresentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali si abbia titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova.

Deroghe

Il vincolo non si applica:

  1. ai docenti in soprannumero o esubero;
  2. a docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità;
  3. aidocenti che fruiscono delle deroghe del CCNI 25/28 mobilità.

Le deroghe di cui al punto 3) sono le seguenti:

  • genitori di figlio minore di sedici anni, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità;
  • coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 104/92;
  • coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’articolo 42 del DLGS 151/2001.