La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12533/2025, ha confermato il rigetto del ricorso di una docente con contratto annuale presso un istituto comprensivo, sospesa per cinque giorni senza retribuzione e condannata alla restituzione dell’indennità percepita per la presidenza di una fondazione ricoperta dal 2009.
L’insegnante, dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha visto definitivamente sancito il principio che solo il dirigente scolastico può valutare e autorizzare l’attività extra-ruolo, anche se già dichiarata al momento della stipula del contratto.
Secondo la Suprema Corte, la dichiarazione, al momento del contratto, di non avere altri rapporti di lavoro o incarichi incompatibili non equivale a un’autorizzazione all’esercizio di un’attività extra‑scolastica. Solo un espresso provvedimento del dirigente scolastico consente l’attività extra‑istituzionale. Non conta la natura dell’incarico (retribuito o gratuito): senza un’autorizzazione formale, l’attività rimane illegittima .
Il contratto di assunzione contiene dichiarazioni di non avere altri rapporti lavorativi, ma ciò non garantisce che l’attività extra-ruolo sia compatibile con la missione scolastica. I dirigenti scolastici devono valutare caso per caso se l’attività possa interferire con gli obblighi d’insegnamento.
L’assenza di un’autorizzazione scritta o formale implica che non possa essere invocata un’autorizzazione implicita: l’iter amministrativo deve essere sempre documentato.
Un principio analogo è stato riconosciuto dalla Cassazione anche per i docenti-avvocati, dove si è esclusa la validità di limiti impliciti nell’autorizzazione concesse: l’autorità scolastica può decidere in modo vincolante quali attività extralavorative siano compatibili .
Nel caso oggetto dell’ordinanza n. 12533/2025, la Cassazione ha ribadito un principio essenziale: solo l’autorizzazione preventiva e formale del dirigente scolastico è valida per attività extra‑istituzionali (retribuite o no) da parte di docenti. L’autorizzazione implicita è esclusa. Questa pronuncia rappresenta un richiamo netto alla necessità del rispetto delle procedure interne e alla tutela del principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico.
Per i docenti, l’insegnamento rimane prevalente: nessuna attività extra può essere svolta senza il preventivo via libera dell’amministrazione scolastica.