Il 29 luglio scorso, il sindacato Confintesa Funzione Pubblica ha scritto una lettera di sollecito al Ministero dell’Economia e delle Finanze lamentando il mancato adeguamento dell’incremento del compenso orario per lavoro straordinario ai dipendenti del comparto Funzioni Centrali in applicazione del nuovo contratto di lavoro 2022/2024 recentemente sottoscritto.
L’art. 31 del nuovo contratto specifica che i nuovi stipendi tabellari producono effetti diretti sul calcolo dello straordinario. Tuttavia, nel contratto non è stato specificato come lo straordinario debba essere calcolato.
Con l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione — che prevede soltanto tre aree professionali: Operatori, Assistenti e Funzionari — molte posizioni hanno subito una riduzione della base stipendiale tabellare. Tale riduzione è stata compensata da un assegno differenziale ex art. 52, che integra la busta paga fino al livello retributivo precedente, ma non viene considerato nel calcolo dello straordinario in quanto non più presente nello stipendio tabellare.
In sostanza il nuovo contratto stabilisce che lo straordinario è calcolato sulla nuova retribuzione tabellare e non menziona esplicitamente l’eventuale mantenimento della base preesistente. Questo significa che il MEF, o qualsiasi altra amministrazione, potrebbe calcolare gli straordinari su una base più bassa di quella precedente alla riforma delle aree, escludendo l’assegno differenziale. E questo, paradossalmente, potrebbe abbassare l’importo orario dello straordinario rispetto al passato.
A supporto di quanto abbiamo affermato nel precedente paragrafo, c’è da dire che un altro aspetto critico riguarda l’IVC, che funge da “anticipo” contrattuale nelle fasi di rinnovo. Essa è stata calcolata sulle nuove basi stipendiali più basse, e non ha tenuto conto dell’assegno differenziale. Per alcune figure apicali, la riduzione dell’imponibile di calcolo è stata anche di mille euro mensili, portando a un danno economico importante.
Ciò dimostra come l’interpretazione restrittiva del contratto possa avere effetti a cascata su più voci retributive. E se l’IVC è un precedente, lo stesso potrebbe avvenire per gli straordinari.
In assenza di una modifica normativa o di un chiarimento vincolante, le amministrazioni hanno margini per adottare interpretazioni restrittive e applicare gli straordinari al ribasso. La mancata inclusione dell’assegno differenziale nel calcolo potrebbe generare un effetto regressivo sul compenso complessivo per le ore aggiuntive prestate.
I sindacati firmatari del contratto, quindi, dovranno decidere se insistere su una linea giuridicamente coerente ma potenzialmente penalizzante, o aprire un confronto più ampio per un’interpretazione contrattuale “in continuità” con le retribuzioni precedenti.