Assegno di Inclusione: per queste Famiglie Niente più Ricarica del Carico di Cura [COMUNICATO INPS]

Il messaggio INPS n. 2388 del 29 luglio 2025 chiarisce le nuove regole riguardanti l’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura nei nuclei familiari in cui almeno un componente percepisce il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

Queste indicazioni sono importanti perché riguardano la corretta gestione delle domande di sostegno e l’eventuale incompatibilità tra alcune misure di supporto, come l’AdI (Assegno di Cura) e il SFL.

Vediamo i dettagli per capire chi può accedere a cosa e come evitare sovrapposizioni o pagamenti non dovuti.

Che cos’è il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e chi può richiederlo

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è una misura rivolta ai componenti maggiorenni (tra 18 e 59 anni) di nuclei familiari che ricevono l’AdI (Assegno di Inclusione), ma che:

  • non sono conteggiati nella scala di equivalenza dell’AdI,
  • non hanno responsabilità genitoriali,
  • non sono soggetti agli obblighi previsti dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023.

Questi soggetti possono presentare domanda per il SFL, che ha l’obiettivo di favorire la formazione e l’inserimento lavorativo, offrendo un sostegno economico. A patto che il proprio ISEE non superi i 10.140 euro.

L’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura e il problema dell’incompatibilità con il SFL

Normalmente, nella scala di equivalenza per l’Assegno di Inclusione, a ogni componente del nucleo familiare viene attribuito un coefficiente che serve a calcolare l’importo della prestazione. Per i beneficiari del SFL può essere attribuito un coefficiente pari a 1 come base, anche se non sono calcolati nella scala dell’AdI.

Tuttavia, nel caso in cui a questi soggetti venga assegnato automaticamente anche un carico di cura di 0,40 (valore usato per i componenti con responsabilità di cura), senza che altri membri del nucleo possano assumerlo, si genera un’incompatibilità con il SFL. Questo perché la doppia attribuzione porterebbe a un pagamento non dovuto.

Pertanto, quando durante il rinnovo o la valutazione iniziale della domanda AdI si rileva che un componente del nucleo familiare ha una domanda attiva di SFL, INPS non attribuisce d’ufficio il carico di cura a questo componente, se non ci sono altri soggetti a cui assegnarlo.

In questo modo, il beneficiario continua a ricevere il SFL fino a quando la domanda è accolta, anche se temporaneamente non risultano pagamenti in corso.

Cosa succede alla fine del Supporto per la Formazione e il Lavoro

Quando il beneficiario termina il periodo di fruizione del SFL o rinuncia volontariamente alla misura, a partire dal mese successivo INPS può attribuire d’ufficio il carico di cura nell’ambito dell’AdI, se sussistono i requisiti.

In ogni caso, anche senza ricevere il SFL, il componente può sempre iniziare o proseguire un percorso volontario di attivazione lavorativa.

Importante: incompatibilità tra carico di cura e SFL

Se un componente ha già un carico di cura attribuito d’ufficio, non può richiedere o accedere al SFL, anche se possiede i requisiti. L’unica eccezione è quando il carico di cura può essere assegnato a un altro membro del nucleo o quando cessano i presupposti per la sua attribuzione.

Pertanto:

  • Chi fa parte di un nucleo familiare con SFL attivo, non riceverà il carico di cura d’ufficio per evitare incompatibilità.
  • Al termine o in caso di rinuncia al SFL, potrà ottenere il carico di cura se ne ha diritto.