Il Congedo Biennale retribuito previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 151/2001 è una misura fondamentale per i lavoratori che assistono familiari con disabilità grave. Tuttavia, non tutti sono a conoscenza delle ricadute di questo periodo sui diritti previdenziali e in particolare sull’accesso e sulla durata dell’indennità di disoccupazione NASpI. Il problema è particolarmente sentito dal personale scolastico con contratto a tempo determinato in scadenza al 30 giugno. In questo articolo, analizziamo nel dettaglio come il congedo straordinario incida sulla NASpI e quali accorgimenti è utile adottare
Il Congedo Biennale retribuito è un istituto giuridico previsto dal D.Lgs. 151/2001, art. 42, che consente al lavoratore dipendente (pubblico o privato) di astenersi dal lavoro per un periodo massimo complessivo di 24 mesi (730 giorni), nell’arco della vita lavorativa, per assistere un familiare convivente con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992.
Tra i beneficiari rientrano:
Nel comparto scuola, i dipendenti pubblici come docenti e personale ATA fanno riferimento a NoiPA per l’erogazione dell’indennità. È fondamentale ricordare che l’attivazione del congedo richiede il rilascio di un decreto autorizzativo da parte della segreteria scolastica o del Ministero di riferimento, che viene sottoposto al controllo preventivo dell’RTS (Ragioneria Territoriale dello Stato).
Il lavoratore in congedo non percepisce lo stipendio, bensì un’indennità sostitutiva, calcolata sull’ultimo stipendio lordo percepito nel mese antecedente la richiesta. Tuttavia, tale indennità:
Nel 2023, il limite massimo dell’indennità è stato fissato in € 57.038,00 annui, pari a € 3.573,31 lordi mensili, considerando la ripartizione su 12 mensilità e l’incidenza contributiva (INPS considera un coefficiente di 1,33 per determinare il lordo pensionabile).
Una peculiarità interessante riguarda il confronto tra stipendio e indennità: in molti casi, l’indennità netta mensile può risultare più alta dello stipendio ordinario, perché viene aumentata di 1/12. Tuttavia, a dicembre, il dipendente non riceverà la tredicesima.
Il problema più serio per molti dipendenti della scuola — in particolare docenti e personale ATA con contratto in scadenza il 30 giugno — è legato alla mancata maturazione dei periodi utili alla NASpI.
Infatti l’indennità, pur essendo soggetta a contribuzione figurativa ai fini pensionistici, non è valida ai fini della disoccupazione. Questo significa che il periodo fruito in congedo biennale non viene conteggiato ai fini del calcolo della durata della NASpI, che si basa sui giorni effettivamente lavorati maturati nei quattro anni precedenti.
Un esempio concreto:
Un’insegnante precaria in servizio da settembre a giugno, che ha fruito di 3 mesi di congedo biennale nel corso dell’anno scolastico, maturerà solo 7 mesi di contributi utili alla NASpI (anziché 10). Di conseguenza, anche la durata della disoccupazione si ridurrà, dato che la NASpI spetta per la metà dei giorni effettivamente lavorati negli ultimi 4 anni.
I lavoratori a tempo determinato nel comparto scuola sono tra i più colpiti da questa dinamica. Gli incarichi con scadenza 30 giugno (supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche) non prevedono automaticamente la continuità lavorativa l’anno successivo. Per questo motivo, molti di questi lavoratori confidano nella NASpI come sostegno economico durante i mesi estivi e fino a un nuovo incarico.
Quando però parte del servizio è stato coperto da congedo biennale retribuito, la durata e l’importo della NASpI vengono ridotti, esponendo il lavoratore a difficoltà economiche non previste.
La situazione diventa ancora più critica quando il congedo viene fruito nella parte finale dell’anno scolastico, riducendo al minimo i contributi maturati. Ciò può determinare non solo la riduzione, ma anche la perdita totale del diritto alla NASpI, se non sono stati maturati almeno 13 settimane contributive nei 4 anni precedenti (requisito minimo INPS).