Il cambio di classificazione di un’azienda agricola può far tremare i lavoratori: paura di perdere la disoccupazione agricola, dubbi sulla NASpI, incertezze sui pagamenti già ricevuti.
Ma non c’è nulla da temere: come fa sapere l’INPS, le indennità già percepite non devono essere restituite, anche se l’azienda passa a un altro settore previdenziale. Una tutela chiara e definitiva che mette al sicuro i diritti dei lavoratori agricoli.
Vediamo meglio.
La riclassificazione si verifica quando l’INPS decide d’ufficio di trasferire l’azienda agricola in un altro settore previdenziale non agricolo.
Riclassificare l’attività economica svolta dall’impresa comporta di conseguenza il cambio di iscrizione dei lavoratori dalla gestione contributiva agricola a un’altra gestione: dalla gestione agricola alla gestione aziende dipendenti non agricoli e viceversa.
Questo cambiamento può avere effetto retroattivo. Pertanto suscita dubbi su eventuali restituzioni di indennità già percepite.
Vediamo cosa stabilisce a tal proposito l’INPS, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Il messaggio INPS n. 2425 del 1° agosto 2025 chiarisce che i lavoratori agricoli non devono restituire l’indennità di disoccupazione agricola già ricevuta, anche se l’azienda viene riclassificata come non agricola.
Questo perché “il lavoratore, estraneo a tale procedimento amministrativo, non può subire effetti pregiudizievoli derivanti da condotte imputabili esclusivamente al datore di lavoro e a lui non note.”
Infatti, come specifica l’Istituto Previdenziale, “in tali casi, i lavoratori rischierebbero di essere ingiustamente penalizzati da un’applicazione retroattiva degli effetti della riclassificazione, che pregiudicherebbe il loro diritto alla tutela contro la disoccupazione.”
In sostanza, la tutela è rivolta esclusivamente ai dipendenti che non hanno responsabilità nella riclassificazione dell’azienda. Le somme già percepite rimangono quindi legittime e non vengono recuperate dall’INPS.
Questo principio vale anche per i beneficiari della NASpI, nei casi di riclassificazione del datore di lavoro da non agricolo ad agricolo e laddove i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola siano già scaduti.
Se al momento della riclassificazione dell’azienda non sono ancora scaduti i termini per la presentazione della domanda di disoccupazione nel nuovo settore, il lavoratore potrà richiedere la nuova prestazione (NASpI o disoccupazione agricola).
In questo caso, l’INPS compenserà eventuali somme già percepite a titolo di indennità di disoccupazione con inquadramento errato.