Il mondo della scuola è un microcosmo di regole, passioni e imprevisti. Non si tratta solo di insegnare in classe, ma anche di muoversi tra meandri burocratici che spesso sembrano più complessi di un programma ministeriale. Tra questi, c’è una questione che pochi conoscono ma che ha un impatto concreto sul portafoglio degli insegnanti: la trattenuta ENAM nel cedolino paga e i casi in cui non dovrebbe essere applicata.
La ritenuta ENAM (Ente Nazionale Assistenza Magistrale), oggi gestita dall’INPS, è un contributo nato per garantire prestazioni assistenziali agli insegnanti della scuola primaria e dell’infanzia. La regola è semplice: se appartieni al ruolo magistrale, la trattenuta si applica. Ma cosa succede se un docente di primaria, va ad insegnare in una scuola secondaria di primo o secondo grado?
La risposta, secondo la normativa e la prassi, è altrettanto semplice: in quel caso la ritenuta non si applica, anche in caso si tratti di un periodo provvisorio con contratto a tempo determinato. Tuttavia, nella realtà delle buste paga, la teoria spesso non si traduce automaticamente in pratica.
C’è chi ha lasciato la propria aula di scuola primaria per insegnare in una scuola secondaria di primo grado.
Ma a livello amministrativo è arrivata una sorpresa: nella busta paga è comparsa la trattenuta ENAM, come se fosse rimasto in servizio nella primaria.
Il problema? La trattenuta non era dovuta. E non si trattava di pochi spiccioli, ma di una cifra che, sommata mese dopo mese, diventava significativa.
Per chiedere il rimborso, occorre rivolgersi alla Ragioneria Territoriale dello Stato che gestisce lo stipendio.
Facciamo il caso di una docente di scuola primaria che per un anno scolastico, per esempio dal 13 settembre 2024 al 30 giugno 2025 ha avuto un contratto a tempo determinato con la qualifica di docente di scuola secondaria di primo grado.
La trattenuta ENAM grava solo una voce stipendiale: lo Stipendio tabellare senza IIS conglobata, e precisamente nella misura dello 0,8%.
I calcoli vanno eseguiti per ciascun anno solare e precisamente:
Due numeri che, da soli, potrebbero sembrare modesti. Ma per principio – e per diritto – vanno recuperati, soprattutto perché si tratta di contributi non dovuti.
Il percorso per farsi restituire la ritenuta ENAM non dovuta non è immediato, ma è fattibile. Ecco i passaggi chiave:
Attenzione: c’è tempo 5 anni per fare domanda.