Molte aziende metalmeccaniche, soprattutto nei settori produttivi, decidono di chiudere durante il mese di agosto. È una prassi consolidata, che consente di concentrare la pausa estiva e ottimizzare i costi. Ma esiste un limite di legge o contrattuale alla durata della chiusura per ferie?
Secondo quanto previsto dal CCNL per l’Industria Metalmeccanica sottoscritto da Federmeccanica-Assistal e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, le ferie collettive sono la regola, non l’eccezione.
Il contratto chiarisce che le ferie hanno “normalmente carattere collettivo” per stabilimento, reparto o scaglione. Si tratta, quindi, di una scelta aziendale legittima, utile per armonizzare tempi di produzione, manutenzioni e fabbisogno di manodopera.
Ma attenzione: la durata non può essere decisa liberamente dall’azienda. Sempre il CCNL prevede che le ferie, oltre ad essere collettive, debbano essere consecutive, ma non superiori a 3 settimane, salvo accordi diversi con il sindacato.
Il testo contrattuale parla chiaro:
“Le ferie hanno normalmente carattere collettivo e devono essere consecutive, senza eccedere le tre settimane, salvo diverse intese aziendali”.
Questo significa che una chiusura aziendale per ferie di 4 settimane ad agosto è possibile solo se esiste un’intesa aziendale formale, sottoscritta con le rappresentanze sindacali o con la RSU.
Senza accordo, il limite massimo è di 15 giorni lavorativi, pari a 3 settimane effettive.
Il CCNL stabilisce che ogni lavoratore ha diritto a 4 settimane di ferie retribuite all’anno. La maturazione è progressiva:
La settimana può essere calcolata su 5 o 6 giorni lavorativi, a seconda dell’orario settimanale (dal lunedì al venerdì o fino al sabato). Questo ha un impatto anche sulla quantificazione effettiva dei giorni di ferie scalati.
Attenzione: in caso di orario su 6 giorni, una settimana corrisponde a 6 giorni di ferie. In caso di orario su 5 giorni, una settimana equivale a 5 giorni di ferie.
La chiusura per ferie ad agosto si traduce nel collocamento obbligatorio in ferie, anche se il lavoratore non ha ferie sufficienti maturate. In questo caso, il datore può:
Il lavoratore non può opporsi alla chiusura collettiva, se questa è programmata dall’azienda secondo quanto previsto dal CCNL. Non si tratta, infatti, di ferie individuali ma di una fruizione collettiva obbligatoria.
Anche l’INPS ha più volte chiarito che la fruizione forzata di ferie durante la chiusura aziendale è legittima, a condizione che i lavoratori ne siano informati con congruo preavviso (almeno 15 giorni, salvo diverse intese).