Arretrati TFR2 Scuola: In Pagamento l’Anno Scolastico 2023-2024
Negli ultimi mesi, il tema del TFR2 Scuola è diventato di grande attualità per il personale scolastico, soprattutto a seguito dell’applicazione del CCNL 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024. L’INPS ha infatti avviato il pagamento degli arretrati relativi alla rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) spettante a docenti e ATA che hanno cessato il rapporto di lavoro negli anni 2023 e 2024.
Questi arretrati derivano da un ricalcolo effettuato a seguito degli incrementi retributivi previsti dal rinnovo contrattuale, e riguardano una platea ben definita di beneficiari.
Cos’è il TFR e il TFR2 per il personale della scuola
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una somma accantonata anno per anno dal datore di lavoro e liquidata al dipendente al termine del rapporto di lavoro. La cifra maturata è proporzionale al periodo lavorato e alla retribuzione percepita.
Per il personale scolastico, il TFR si applica a:
Docenti e ATA a tempo determinato
Personale a tempo indeterminato dal 2001 o che ha optato per il TFR in seguito all’adesione ad un fondo pensione
Nel caso del TFR2, si tratta di una somma aggiuntiva derivante dalla rivalutazione del TFR già liquidato, ricalcolato in base agli incrementi retributivi stabiliti dal nuovo contratto.
In pratica:
In passato il dipendente ha ricevuto il TFR calcolato sulle vecchie tabelle retributive.
Con il rinnovo contrattuale, le retribuzioni sono aumentate.
È quindi necessario ricalcolare il TFR sulla base dei nuovi importi.
La differenza tra il TFR rivalutato e quello già erogato costituisce il TFR2.
Perché si pagano arretrati TFR2 maturati nel 2024
Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca (periodo 2019-2021), firmato il 18 gennaio 2024, ha previsto aumenti retributivi con decorrenza retroattiva.
Questi aumenti incidono anche sulla Retribuzione Professionale Docenti (RPD) e sulle indennità fisse degli ATA, componenti che concorrono al calcolo del TFR.
Di conseguenza, il TFR già liquidato nel 2023 e nel 2024 risulta inferiore rispetto a quello che spetterebbe applicando le nuove tabelle retributive. Ecco perché l’INPS, su segnalazione di NoiPA, sta provvedendo a versare le differenze dovute.
Chi ha diritto agli arretrati
Il pagamento degli arretrati TFR2 spetta:
Al personale a tempo determinato della scuola che ha cessato il servizio negli anni interessati (2023-2024)
Al personale a tempo indeterminato che ha cessato il rapporto di lavoro nel periodo interessato dal rinnovo contrattuale
Esistono però delle eccezioni:
Se un dipendente a tempo determinato ha aderito a un fondo pensione, l’arretrato non viene liquidato direttamente a lui, ma versato al fondo stesso.
Il personale ancora in servizio non riceve ora il TFR2, che sarà calcolato e liquidato solo al momento della cessazione del rapporto.
Come avviene il pagamento e quali sono le tempistiche
Il processo di pagamento prevede diversi passaggi:
Calcolo automatico su NoiPA
Per il personale a tempo determinato, NoiPA effettua automaticamente i conteggi del TFR2 e trasmette la segnalazione all’INPS.
Elaborazione da parte dell’INPS
L’INPS riceve la segnalazione e avvia la procedura di pagamento degli arretrati.
Conferma delle coordinate bancarie
L’INPS invia un messaggio agli interessati per confermare o aggiornare l’IBAN sul portale SUGI (Sistema Unico Gestione IBAN).
Versamento sul conto corrente
Dopo la conferma, l’INPS accredita direttamente l’importo spettante sul conto del beneficiario.
Tempistiche medie:
Personale a tempo determinato: pagamento relativamente rapido, una volta completata la segnalazione da NoiPA.
Personale cessato a tempo indeterminato: possibile attesa più lunga, poiché i dati devono essere trasmessi dalla singola scuola e non da NoiPA.
Chi riceverà il pagamento in ritardo e perché
Non tutti riceveranno subito gli arretrati TFR2. I ritardi possono verificarsi in questi casi:
Personale cessato da tempo indeterminato: l’elaborazione richiede più passaggi amministrativi e non è gestita direttamente da NoiPA.
Errori o incongruenze nelle coordinate bancarie: se l’IBAN non viene confermato su SUGI, l’INPS non può procedere al versamento.
Situazioni di pensione con fondi pensione integrativi: la somma va versata al fondo e non al dipendente, con procedure diverse.