Docenti e ATA: qual è la Fascia Stipendiale Corretta? Come si Calcola?

L’anzianità di servizio, per Docenti e ATA, è un elemento importante per la progressione di carriera e per il conseguente aumento dello stipendio. Comprendere le regole che disciplinano il calcolo dell’anzianità, soprattutto dopo l’immissione in ruolo, è fondamentale per evitare sorprese e per verificare che i diritti siano correttamente riconosciuti.
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda l’anno 2013, che — per effetto di disposizioni normative — è valido solo ai fini giuridici e non economici. Questo determina uno slittamento nella maturazione delle fasce stipendiali, con un impatto diretto sulla retribuzione.

Anzianità Giuridica ed Economica: due concetti diversi ma collegati

Il primo passo per orientarsi nel calcolo dell’anzianità di servizio è distinguere chiaramente tra anzianità giuridica e anzianità economica.

  • Anzianità giuridica
    Si riferisce al tempo di servizio che viene riconosciuto per determinare la posizione del dipendente nella carriera. Conta ai fini del diritto al passaggio di fascia, del riconoscimento di titoli, della possibilità di partecipare a concorsi interni e, in generale, dell’inquadramento professionale.
    Tuttavia, se un periodo è valido solo ai fini giuridici, non produce effetti immediati sulla busta paga.
  • Anzianità economica
    Include solo il servizio che, oltre a contare per la carriera, determina concretamente un aumento dello stipendio. Quando un periodo è valido ai fini economici, incide sia sulla decorrenza giuridica sia sulla decorrenza retributiva della fascia stipendiale.

Questa distinzione diventa cruciale nei casi in cui alcune annualità vengano “congelate” ai soli fini economici come accaduto per l’anno 2013.

La Ricostruzione di Carriera e il Riconoscimento del Servizio Preruolo per Docenti e ATA

Dopo l’immissione in ruolo, il personale scolastico ha diritto a richiedere la ricostruzione di carriera. Si tratta di un procedimento amministrativo (da richiedere con domanda) attraverso il quale viene riconosciuto il servizio svolto prima dell’immissione in ruolo — il cosiddetto servizio “preruolo”.

Le regole principali per il riconoscimento fino all’anno scolastico 2022/2023 compreso erano:

  1. Fino a 4 anni di preruolo: riconosciuti per intero sia ai fini giuridici che economici.
  2. Anni eccedenti i 4: riconosciuti per 1/3 ai fini economici, ma interamente ai fini giuridici.

Esempio: un docente con 7 anni di preruolo vedeva riconosciuti:

  • 4 anni pieni (economici e giuridici)
  • 1 anno (1/3 di 3 anni) ai soli fini economici

Totale: 5 anni ai fini economici e 7 anni ai fini giuridici.

Dopo la ricostruzione, entra in gioco anche il riallineamento di carriera, che la scuola deve applicare d’ufficio quando il dipendente matura il diritto a recuperare la parte di anzianità utile solo ai fini economici.

Dall’anno scolastico 2023/2024 il periodo preruolo viene interamente riconosciuto ai neoassunti.

L’Anno 2013: per Docenti e ATA valido solo ai fini giuridici

Il 2013 rappresenta un caso eccezionale.
A causa del blocco delle progressioni economiche previsto dalle leggi di stabilità e dai provvedimenti del governo di allora, il servizio prestato in quell’anno scolastico è stato riconosciuto esclusivamente ai fini giuridici.

In termini pratici:

  • Il 2013 conta ai fini pensionistici.
  • Non anticipa il passaggio alla fascia stipendiale successiva.
  • La maturazione della fascia viene posticipata di un anno rispetto alla decorrenza giuridica.

Questo significa che un dipendente che, secondo il calcolo giuridico, avrebbe dovuto passare di fascia a settembre 2018, in realtà vedrà l’aumento economico solo da settembre 2019.

Interruzioni e periodi non validi: congedi, aspettative e riallineamento

Oltre all’effetto del 2013, ci sono altre situazioni che possono modificare l’anzianità di servizio ai fini economici:

  • Congedo biennale per assistenza a familiari con handicap grave (L. 104/92)
    Vale ai fini giuridici, ma non economici: posticipa l’aumento stipendiale.
  • Aspettativa senza assegni
    Non vale né ai fini giuridici né economici: interrompe completamente la maturazione dell’anzianità.

In questi casi, la scuola è tenuta ad applicare il riallineamento di carriera immediatamente affinché non si formino debiti sullo stipendio.
Il riallineamento non richiede domanda: è un obbligo d’ufficio per l’amministrazione. Tuttavia, è buona prassi chiedere per iscritto lo stato della pratica per interrompere i termini di prescrizione economica (5 anni).

Come Calcolare la Decorrenza della nuova fascia

Per calcolare la decorrenza della fascia stipendiale dopo l’immissione in ruolo, occorre seguire questi passaggi:

  1. Individuare la data di immissione in ruolo.
  2. Somma del servizio preruolo riconosciuto (4 anni pieni + eventuale 1/3 dell’eccedenza).
  3. Aggiungere eventuali periodi utili solo ai fini giuridici (come il 2013).
  4. Sottrarre periodi non validi (aspettativa non retribuita, ecc.).
  5. Determinare la decorrenza giuridica e, separatamente, la decorrenza economica.

Esempio di calcolo:

  • Immissione in ruolo: 01/09/2012
  • Servizio preruolo riconosciuto: 6 anni = 4 anni + 8 mesi (1/3 di 2 anni)
  • Decorrenza giuridica: 01/05/2017
  • Anno 2013 solo giuridico: slittamento di 12 mesi
  • Decorrenza economica: 01/05/2018

Tabella Riassuntiva