L’anzianità di servizio, per Docenti e ATA, è un elemento importante per la progressione di carriera e per il conseguente aumento dello stipendio. Comprendere le regole che disciplinano il calcolo dell’anzianità, soprattutto dopo l’immissione in ruolo, è fondamentale per evitare sorprese e per verificare che i diritti siano correttamente riconosciuti.
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda l’anno 2013, che — per effetto di disposizioni normative — è valido solo ai fini giuridici e non economici. Questo determina uno slittamento nella maturazione delle fasce stipendiali, con un impatto diretto sulla retribuzione.
Il primo passo per orientarsi nel calcolo dell’anzianità di servizio è distinguere chiaramente tra anzianità giuridica e anzianità economica.
Questa distinzione diventa cruciale nei casi in cui alcune annualità vengano “congelate” ai soli fini economici come accaduto per l’anno 2013.
Dopo l’immissione in ruolo, il personale scolastico ha diritto a richiedere la ricostruzione di carriera. Si tratta di un procedimento amministrativo (da richiedere con domanda) attraverso il quale viene riconosciuto il servizio svolto prima dell’immissione in ruolo — il cosiddetto servizio “preruolo”.
Le regole principali per il riconoscimento fino all’anno scolastico 2022/2023 compreso erano:
Esempio: un docente con 7 anni di preruolo vedeva riconosciuti:
Totale: 5 anni ai fini economici e 7 anni ai fini giuridici.
Dopo la ricostruzione, entra in gioco anche il riallineamento di carriera, che la scuola deve applicare d’ufficio quando il dipendente matura il diritto a recuperare la parte di anzianità utile solo ai fini economici.
Dall’anno scolastico 2023/2024 il periodo preruolo viene interamente riconosciuto ai neoassunti.
Il 2013 rappresenta un caso eccezionale.
A causa del blocco delle progressioni economiche previsto dalle leggi di stabilità e dai provvedimenti del governo di allora, il servizio prestato in quell’anno scolastico è stato riconosciuto esclusivamente ai fini giuridici.
In termini pratici:
Questo significa che un dipendente che, secondo il calcolo giuridico, avrebbe dovuto passare di fascia a settembre 2018, in realtà vedrà l’aumento economico solo da settembre 2019.
Oltre all’effetto del 2013, ci sono altre situazioni che possono modificare l’anzianità di servizio ai fini economici:
In questi casi, la scuola è tenuta ad applicare il riallineamento di carriera immediatamente affinché non si formino debiti sullo stipendio.
Il riallineamento non richiede domanda: è un obbligo d’ufficio per l’amministrazione. Tuttavia, è buona prassi chiedere per iscritto lo stato della pratica per interrompere i termini di prescrizione economica (5 anni).
Per calcolare la decorrenza della fascia stipendiale dopo l’immissione in ruolo, occorre seguire questi passaggi: