Statali, Stipendi più alti da settembre 2025 col “Bonus Giorgetti” ma scoppia il caso INPS-NoiPA

Dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore l’incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) per chi, pur avendo maturato i requisiti della pensione anticipata, sceglie di continuare a lavorare.

La misura consente di non versare la propria quota di contributi IVS (pari in media al 9,19% della retribuzione lorda nel settore privato e dell’8,80% per i dipendenti di Scuola e Ministeri) e riceverla invece direttamente in busta paga, netta e non tassata. In molti casi significa un aumento immediato dello stipendio tra 200 e 250 euro al mese.

Come funziona il “Bonus Giorgetti”

Possono aderire al “Bonus Giorgetti“:

  • Chi ha raggiunto i requisiti per la pensione anticipata flessibile (62 anni + 41 di contributi) o ordinaria (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne)
  • Dipendenti pubblici e privati iscritti all’AGO o a fondi sostitutivi/esclusivi
  • Lavoratori senza pensioni dirette in pagamento (escluso assegno ordinario di invalidità)

L’esonero parte:

  • Dalla prima data utile di pensionamento, se la domanda è preventiva
  • Dal mese successivo all’accoglimento, se presentata dopo

Il datore di lavoro continua a versare la sua quota di contribuzione, ma mancando quella del lavoratore il montante contributivo cresce più lentamente. Questo si tradurrà in un assegno leggermente più basso una volta usciti dal lavoro.

Statali: ecco chi può usufruire del “Bonus Giorgetti”

Il legislatore ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni possano trattenere in servizio il personale fino al settantesimo anno di età. La norma riguarda sia i dirigenti sia i non dirigenti, ma non è applicabile indiscriminatamente:

  • Limite quantitativo: massimo il 10% delle facoltà assunzionali disponibili;
  • Requisito qualitativo: riservata a dipendenti con valutazioni di performance eccellenti;
  • Durata minima auspicata: almeno un anno per garantire continuità e coerenza organizzativa;
  • Continuità di servizio: il trattenimento deve avvenire senza interruzioni rispetto alla data di cessazione ordinaria;
  • Esclusioni: non possono beneficiarne coloro che già godono di deroghe precedenti, come chi lavora su progetti legati al Pnrr.

Per il personale dirigenziale, il trattenimento potrà comportare anche il conferimento di incarichi di durata inferiore al triennio ordinariamente previsto dal D.Lgs. 165/2001, purché restino rispettati i vincoli di legge.

La questione contributiva: tra INPS e NoiPA interpretazioni divergenti

Uno degli aspetti più controversi riguarda l’impatto previdenziale del trattenimento in servizio degli Statali.
Per il comparto Stato, Scuola e per il personale non contrattualizzato (forze dell’ordine, militari, magistrati) l’aliquota contributiva per il fondo pensione è pari all’8,80% a carico del dipendente. A questa si aggiungono:

  • Contributo fondo credito: 0,35% a carico del dipendente;
  • Trattenuta TFS/TFR: 2% a carico del dipendente.

La legge parla di un’esenzione contributiva limitata all’8,80% del fondo pensione in quanto il legislatore probabilmente pensava al privato. Tuttavia:

  • INPS interpreta la norma in senso restrittivo: esenzione solo dell’8,80%;
  • NoiPA ha programmato un’esenzione più ampia (11,15%), includendo anche il fondo credito e la ritenuta TFS/TFR.

Questo disallineamento potrebbe generare conguagli, ricorsi e contestazioni da parte dei lavoratori interessati.

Tabella riassuntiva