Il personale ATA, come tutti i dipendenti pubblici, è soggetto al principio di esclusività verso l’amministrazione. Questo significa che non può liberamente svolgere altre attività lavorative se non nel rispetto delle regole fissate dalla normativa. La disciplina principale è contenuta nel DPR n. 3/1957, nel D.lgs. 165/2001 e nel D.lgs. 297/94.
Esistono tre casi. Il primo è quello delle incompatibilità assolute: il dipendente ATA, a tempo pieno o part-time oltre il 50%, non può aprire attività commerciali o industriali, assumere incarichi in società a fini di lucro, lavorare per privati o per altre amministrazioni pubbliche, né impartire lezioni private agli alunni della propria scuola. Per i dirigenti scolastici il divieto è totale.
Il secondo caso riguarda le incompatibilità condizionate: alcune attività possono essere svolte solo se autorizzate dal dirigente scolastico, che deve valutare l’assenza di conflitto di interessi.
Il terzo caso è quello delle attività libere, che non richiedono autorizzazione, come scrivere per giornali o enciclopedie, partecipare a convegni, attività di ricerca o incarichi sindacali.
Il personale ATA con contratto part-time fino al 50% non rientra nel regime ordinario di incompatibilità. Può quindi svolgere un’altra attività, purché comunichi tutto al dirigente scolastico. Quest’ultimo deve verificare che non ci sia conflitto di interessi e che l’attività non condizioni l’imparzialità del lavoratore. Rimane comunque vietato lavorare in altre amministrazioni pubbliche, senza distinzione tra tempo pieno e part-time.
Molti si chiedono se sia possibile aprire partita IVA. La risposta è sì, ma solo con contratto part-time fino al 50% e previa autorizzazione. Restano vietate le attività industriali, commerciali e professionali in contrasto con l’impiego scolastico o che sfruttino informazioni interne. La violazione delle regole può comportare sanzioni gravi, fino al licenziamento.
Per questo, prima di intraprendere un’attività extra, è sempre bene chiedere autorizzazione formale al dirigente scolastico e verificare la compatibilità con il contratto in essere.