Quali Debiti Fiscali sono Rateizzabili?

In questo articolo vedremo le disposizioni in tema sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento previste dal D.Lgs. n. 110/2024.

Le modifiche introdotte da gennaio 2025 hanno aggiornato l’art. 19 del DPR n. 602/1973, ridefinendo con precisione quali debiti possono essere dilazionati e in quali casi, invece, la richiesta non è ammessa.

Vediamo nel dettaglio quali sono i debiti rateizzabili e quali restano esclusi.

Agenzia entrate-Riscossioni: quali debiti possono essere rateizzati

Possono essere rateizzate le somme iscritte a ruolo dagli Enti creditori e trasmesse all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR).

Rientrano tra i debiti rateizzabili:

  • i crediti delle Amministrazioni statali, delle Agenzie fiscali, delle Autorità amministrative indipendenti e degli Enti previdenziali pubblici (es. INPS);
  • i crediti di Regioni, Comuni e altri Enti locali, salvo che questi abbiano deciso di gestire autonomamente la rateizzazione (l’elenco aggiornato è disponibile sul sito AdeR, alla sezione Rateizzazione).
  • le somme affidate ad AdeR derivanti da avvisi di accertamento esecutivi (Agenzia delle Entrate e Enti locali) e da avvisi di addebito INPS.

In pratica, tutte le somme non pagate, anche parzialmente che confluiscono nel cosiddetto “ruolo” possono essere oggetto di dilazione, salvo eccezioni specifiche.

Agenzia entrate-Riscossioni: debiti non rateizzabili

Non tutti i debiti possono essere oggetto di rateizzazione. Sono esclusi i seguenti casi:

  1. Debiti già oggetto di rateizzazione decaduta:
    • se la precedente dilazione è stata richiesta dal 16 luglio 2022 in poi, il debito non potrà mai più essere rateizzato;
    • se la domanda era stata presentata fino al 15 luglio 2022, la rateizzazione può essere concessa solo pagando prima le rate scadute e non saldate.
  2. Debiti non dilazionabili per legge: ad esempio, alcune violazioni doganali e il recupero degli aiuti di Stato.
  3. Debiti affidati da Enti che non si avvalgono di AdeR: alcuni Enti hanno scelto di gestire autonomamente la rateizzazione.
  4. Debiti oggetto di “Rottamazione-ter” o “Saldo e stralcio” decaduti: non sono più rateizzabili se la misura è diventata inefficace per mancato pagamento, a meno che non sia stata presentata un’adesione valida alla Rottamazione-quater.

Rateizzazione anche dopo una decadenza: le novità

Con le modifiche introdotte dal DL Aiuti (n. 50/2022), la perdita del beneficio su una rateizzazione non impedisce di chiederne un’altra per debiti diversi da quelli già decaduti.

Inoltre, la Legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022) ha chiarito che, in caso di decadenza da Rottamazione-quater, è ancora possibile chiedere una nuova rateizzazione ordinaria, salvo rientrare in uno dei casi di esclusione sopra elencati.

Agenzia entrate-Riscossioni: condizioni per rateizzare il debito

Per accedere alla rateizzazione, il contribuente deve dichiarare o dimostrare di trovarsi in una temporanea difficoltà economico-finanziaria.

  • Su semplice richiesta (fino a 120.000 euro): basta una dichiarazione per ottenere fino a 84 rate mensili (dal 2025 al 2026). Il minimo per rata è di 50 euro.
  • Con documentazione (oltre 120.000 euro o più di 84 rate): occorre presentare ISEE o documenti contabili, a seconda della tipologia di contribuente (persone fisiche, ditte individuali, società, condomini, PA).

Non è ammessa la rateizzazione se la difficoltà economica è irreversibile (es. liquidazione giudiziale o procedure concorsuali che impongono la “par condicio creditorum”).