Mancano pochi giorni all’inizio del nuovo anno scolastico. Vediamo insieme quali saranno le caratteristiche delle Supplenze per il prossimo anno scolastico.
La retribuzione dei supplenti nella scuola è calcolata in base alla durata del contratto e al livello professionale (docenti o ATA).
– I supplenti con incarichi fino al 30 giugno o al 31 agosto percepiscono lo stipendio tabellare intero, comprensivo di rateo tredicesima.
– Chi ha contratti brevi o saltuari riceve lo stipendio proporzionato ai giorni di servizio.
– Per i docenti vale il riconoscimento del trattamento economico base, identico ai colleghi
I supplenti annuali (31 agosto e 30 giugno) hanno diritto a:
– permessi retribuiti (motivi personali/familiari),
– ferie maturate e fruibili secondo le esigenze di servizio,
– congedi parentali e malattia retribuita.
Chi ha supplenze brevi può invece usufruire solo di un numero limitato di giorni di permesso non retribuito, con conseguente perdita economica.
Tutti i supplenti sono iscritti alla Gestione Inps Dipendenti Pubblici. Al termine del contratto è possibile richiedere la NASpI.
– La durata della NASpI è pari alla metà dei giorni lavorati.
– L’importo massimo mensile è fissato annualmente dall’INPS.
La tredicesima mensilità spetta anche ai supplenti, proporzionata alla durata del contratto. La tredicesima viene pagata a dicembre ai supplenti annuali e temporanei (fino al 30 giugno) mentre i supplenti brevi percepisco il rateo di tredicesima mensilmente.
– Le ferie vengono retribuite solo se maturate e non godute entro la fine del rapporto.
– Nei contratti brevi, eventuali interruzioni tra un incarico e l’altro non sono coperte da retribuzione né da contribuzione.
Il personale supplente può aderire a fondi di previdenza complementare, come il fondo Espero, che consente di accumulare una pensione aggiuntiva rispetto a quella pubblica.
Da tener presente che chi aderisce il Fondo Espero conferisce automaticamente il TFR al fondo. Da un lato vi è il vantaggio di avere il TFR nel fondo immediatamente alla fine del rapporto di lavoro, da un altro lato si rinuncia ad una mensilità aggiuntiva per goderla in futuro.