Negli ultimi anni, l’idea di ricevere lo stipendio in Criptovalute ha suscitato crescente interesse, soprattutto nel settore tecnologico e fintech. Tuttavia, in Italia il quadro normativo non consente alle aziende di erogare interamente la retribuzione in Bitcoin, Ethereum o altri token digitali. È possibile, invece, concordare un pagamento misto – in euro e in criptovaluta – purché ciò avvenga su base volontaria e con il consenso espresso del dipendente. La questione fiscale, però, rimane centrale e complessa.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le criptovalute sono “rappresentazioni digitali di valore” assimilabili a beni patrimoniali e non hanno corso legale. Per questo motivo, lo stipendio deve obbligatoriamente essere corrisposto in euro, in linea con l’articolo 1277 del Codice Civile. L’eventuale parte in crypto è da considerarsi come un “fringe benefit” o una forma di retribuzione aggiuntiva concordata.
Dal punto di vista fiscale, le criptovalute ricevute come parte dello stipendio devono essere convertite in euro al momento della ricezione per determinare la base imponibile su cui applicare l’IRPEF. In altre parole, l’importo in criptovalute viene valorizzato al cambio ufficiale del giorno di accredito e tassato come normale reddito da lavoro.
Esempio pratico
Un dipendente percepisce 2.000 € netti di stipendio mensile, di cui 1.700 € in euro e 300 € in criptovaluta. Supponiamo che al momento dell’accredito 300 € corrispondano a 0,0045 BTC.
Se il dipendente decide di detenere le criptovalute ricevute e successivamente le vende generando un guadagno, tale plusvalenza è soggetta a tassazione con aliquota del 26%. Questo vale solo se le plusvalenze complessive superano i 2.000 euro annui.
Esempio pratico
Riprendendo l’esempio precedente: il dipendente conserva i 0,0045 BTC ricevuti. Dopo alcuni mesi, decide di venderli quando valgono 450 €.
Poiché le plusvalenze complessive restano sotto i 2.000 €, non si applica la tassazione. Se invece il guadagno annuo da operazioni simili fosse superiore a tale soglia, l’eccedenza verrebbe tassata al 26%.
Indipendentemente dall’importo dello stipendio ricevuto in crypto, il lavoratore è tenuto a compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi, necessario per il monitoraggio fiscale degli asset detenuti all’estero o, in questo caso, delle criptovalute. Tale obbligo sussiste anche in caso di giacenze inferiori ai 15.000 euro.
Come compilare il quadro RW
Ecco un esempio semplificato di come potrebbe apparire la compilazione del quadro RW per un lavoratore che ha ricevuto parte dello stipendio in Bitcoin:
Questo esempio mostra come il contribuente debba indicare il valore in euro delle criptovalute possedute a inizio e fine periodo, indipendentemente dal fatto che abbia generato plusvalenze.
In Italia non è possibile pagare interamente lo stipendio in criptovaluta, ma è ammesso un pagamento parziale se il dipendente lo accetta. La parte fiscale, tuttavia, rappresenta l’aspetto più delicato:
Per questo motivo, aziende e lavoratori che vogliono sperimentare questa forma di retribuzione devono muoversi con prudenza, affidandosi a consulenti fiscali esperti e valutando attentamente rischi e opportunità.