Con la pubblicazione dei primi bollettini di nomina per l’assegnazione delle supplenze docenti da GPS, è emerso che molti si trovano senza supplenza, pur avendo un punteggio più alto rispetto ad altri candidati che al contrario l’hanno ottenuta.
Purtroppo, nella maggior parte dei casi non si tratta di un errore ma del funzionamento dell’algoritmo.
L’algoritmo elabora le posizioni dei candidati presenti in graduatoria considerando sia il punteggio sia le preferenze espresse nella domanda (scuola, distretto, comune e tipologia di contratto: annuale, al 30 giugno, spezzone).
Se le disponibilità non coincidono con le scelte indicate dal docente, l’aspirante – pur essendo collocato in posizione utile – viene considerato rinunciatario, come stabilito dall’art. 12, comma 4, dell’OM 88/2024 e quindi non si ottengono supplenze docenti da GPS.
Un altro motivo per cui candidati con meno punti possono ottenere l’incarico è legato alle riserve di legge.
I beneficiari della Legge 68/1999 hanno diritto a un certo numero di posti riservati per ciascuna classe di concorso.
Inoltre, alcuni docenti possono godere di precedenze previste dalla Legge 104/1992, che consentono non solo di rientrare nel contingente, ma anche di scegliere la sede prima degli altri candidati.
L’art. 12, comma 10, dell’OM 88/2024 stabilisce che, una volta conferito un incarico, le operazioni non vengono rifatte. Le rinunce non comportano quindi un ricalcolo per chi era stato escluso.
I posti che si liberano successivamente, anche per effetto di rinunce, vengono invece assegnati nelle fasi successive della procedura agli aspiranti collocati in graduatoria dopo l’ultimo nominato, con possibilità di completamento orario per chi già ha un contratto.