Multata l’Azienda che Interrogava i Dipendenti Rientrati dalla Malattia: Interviene il Garante

È del tutto irregolare sottoporre un dipendente appena rientrato da un periodo di malattia a una sorta di intervista o questionario.

In un intervento significativo, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha condannato questa prassi, giudicata non conforme al GDPR, poiché comporta un trattamento eccessivo di dati sanitari che dovrebbero rimanere riservati.

Illecita l’intervista al dipendente al rientro dalla malattia

Un’impresa metalmeccanica è stata condannata a pagare una multa da 50.000 euro perché, dal 2020, era solita interrogare i dipendenti al rientro della malattia. Con il provvedimento 390/2025 del 10 luglio, il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito l’illeceità di tale prassi.

Nel caso contestato, l’azienda aveva istituito da anni un colloquio obbligatorio con il lavoratore al rientro da malattia, incluso l’uso di moduli cartacei da trasmettere alle risorse umane. L’intento era favorire un reinserimento efficace, rilevare eventuali difficoltà operative o relazionali e fornire supporto.

Tuttavia, il Garante ha osservato che, pur motivato da buone intenzioni, tale processo invade la sfera della privacy e non si allinea con i limiti imposti dal GDPR (il regolamento europeo sui dati personali).

Le criticità evidenziate dall’Autorità Garante

Il Garante ha messo in luce quattro aspetti problematici che hanno reso inaccettabile l’uso di interviste o moduli post-malattia:

  1. Mancanza di informativa trasparente, ossia i lavoratori non venivano adeguatamente informati sull’uso che sarebbe stato fatto delle loro informazioni personali.
  2. Assenza di una base giuridica solida, elemento essenziale soprattutto quando si trattano dati sanitari, riconosciuti come “dati sensibili”.
  3. Eccesso nella raccolta di dati, con l’elencazione di informazioni non necessarie e, talvolta, già conosciute all’azienda.
  4. Conservazione sproporzionata dei dati, con documenti che venivano custoditi fino a dieci anni, senza motivazione di necessità o proporzionalità.

Queste problematiche non possono essere risolte con buone intenzioni: anche finalità positive, come agevolare il reinserimento, devono rispettare i confini del GDPR.

Procedura in contrasto con la normativa

La raccolta di dati sulla salute nel contesto di reinserimento lavorativo non trova dunque una giustificazione normativa se manca una chiara base legale, un’informativa trasparente e un principio di proporzionalità.

Questi criteri sono fondamentali per ogni trattamento di dati personali, soprattutto se si tratta di informazioni sensibili, come quelle sanitarie. La mancata osservanza di questi requisiti ha condotto alla sanzione nei confronti dell’azienda in questione.