Assegno di Inclusione: Ricarica Pagata al 50% Dopo il Rinnovo

La Legge di Bilancio 2026 introduce una modifica rilevante al meccanismo di rinnovo dell’Assegno di inclusione. Il Governo interviene su una delle criticità più discusse della misura: il mese di stop tra la fine dei primi 18 mesi di fruizione e l’avvio del nuovo periodo. Lo stop viene eliminato, ma il beneficio non resta invariato.

Stop cancellato, ma solo a metà assegno

Nel testo riformulato di un emendamento presentato in Senato, l’Esecutivo conferma la volontà di superare la sospensione di un mese nei pagamenti. Dal 2026, quindi, chi rinnova l’ADI non dovrà più attendere un mese senza sostegno economico. Tuttavia, la prima mensilità del nuovo ciclo sarà ridotta del 50 per cento rispetto all’importo ordinario. Dal secondo mese in poi, l’assegno tornerà a essere riconosciuto per intero.

Perché cambia il rinnovo dell’ADI

La misura punta a contenere la spesa pubblica, con un risparmio stimato intorno ai 100 milioni di euro. Una scelta che sostituisce il precedente meccanismo adottato nel 2025, quando il mese di stop era stato compensato con un contributo straordinario fino a 500 euro. Questo bonus resterà valido solo per i nuclei che hanno concluso i primi 18 mesi a novembre 2025 e hanno già presentato domanda di rinnovo.

Chi può beneficiare dell’assegno

L’Assegno di inclusione resta destinato ai nuclei con minori, persone con disabilità, over 60 oppure soggetti in condizioni di svantaggio sociale. Nulla cambia in proposito. Il beneficio viene riconosciuto per 18 mesi consecutivi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi previa nuova domanda, ora senza interruzioni ma con la decurtazione iniziale prevista dalla manovra.

Come presentare la domanda di rinnovo

Le modalità operative non cambiano. La richiesta va presentata online sul portale dell’INPS tramite SPID, CIE o CNS, oppure con l’assistenza di CAF e patronati. La domanda può essere inviata dallo stesso richiedente o da un altro componente maggiorenne del nucleo. In assenza di variazioni familiari, non è necessario ripetere l’iscrizione al SIISL né sottoscrivere un nuovo PAD. In caso contrario, resta obbligatoria la procedura ordinaria e il passaggio ai Servizi sociali entro 120 giorni.