La legge di Bilancio 2026 introduce un’imposta sostitutiva pari al 5% sugli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali firmati nel 2024, 2025 e 2026. Il punto centrale è questo: anche se gli incrementi sono stati distribuiti su più anni, l’agevolazione si applica comunque alle quote corrisposte tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, pure se l’erogazione è iniziata prima.
E’ la novità che emerge dalla circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate.
Immaginiamo un CCNL rinnovato il 22 aprile 2025 con un aumento complessivo di 200 euro mensili, suddiviso così:
Nel 2026 l’imposta sostitutiva si applica a tutte le somme pagate in quell’anno riferite agli aumenti contrattuali. Quindi:
Questo significa che rientrano nell’agevolazione anche le erogazioni già in corso, purché pagate nel 2026.
L’imposta agevolata riguarda solo gli incrementi che confluiscono nella retribuzione diretta: dodici mensilità, tredicesima e quattordicesima. Sono compresi anche gli istituti indiretti collegati agli aumenti, come malattia, maternità o infortunio, limitatamente alla parte integrata dal datore di lavoro.
Restano esclusi scatti di anzianità, straordinari, maggiorazioni per lavoro notturno o festivo, indennità di turno, una tantum per copertura della vacanza contrattuale e TFR.
Il lavoratore non deve fare richiesta. Può però rinunciare per iscritto e scegliere la tassazione ordinaria se più conveniente. Chi ha cambiato datore nel 2025 deve consegnare le CU per permettere le verifiche. I lavoratori senza sostituto d’imposta, come le colf, potranno applicare l’agevolazione in dichiarazione dei redditi 2026.