Non solo ricovero in ospedale: anche alcune cure svolte in ambulatorio, percorsi riabilitativi e permanenze in determinate strutture sanitarie possono dare diritto alla tutela della malattia. Con la nuova circolare INPS arrivano chiarimenti importanti per i lavoratori che si trovano a dover seguire trattamenti complessi senza un vero e proprio ricovero tradizionale.
Vediamo cosa cambia e quali situazioni vengono ora riconosciute.
Con la circolare n. 65 del 16 giugno 2026, l’INPS ha fornito nuove indicazioni operative sul riconoscimento della tutela previdenziale della malattia in situazioni che negli ultimi anni sono diventate sempre più frequenti.
Il motivo è legato al cambiamento dell’organizzazione sanitaria: oggi molte cure che in passato richiedevano un ricovero ospedaliero vengono effettuate attraverso percorsi alternativi, come attività ambulatoriali complesse, day service, programmi riabilitativi o permanenze in strutture specializzate.
Per il lavoratore, però, il problema resta lo stesso: anche senza essere ricoverato in un reparto ospedaliero, può trovarsi in una condizione che gli impedisce concretamente di lavorare.
Per questo motivo l’INPS ha chiarito quando queste situazioni possono essere considerate equivalenti alla malattia o al ricovero ai fini della tutela previdenziale.
Una delle principali novità riguarda alcune prestazioni sanitarie svolte in regime ambulatoriale. L’INPS chiarisce che, quando la prestazione è particolarmente complessa e comporta per il lavoratore una reale impossibilità di svolgere l’attività lavorativa nella giornata del trattamento, può essere riconosciuta come equivalente al day hospital.
Rientrano in questa categoria:
In pratica, il lavoratore che deve sottoporsi a questi percorsi sanitari non viene più considerato come se avesse semplicemente effettuato una visita o un esame, ma può accedere alla tutela prevista per la malattia.
La circolare INPS chiarisce anche un aspetto importante per i lavoratori. Se dopo una prestazione sanitaria è previsto un periodo di “dimissione protetta”, questo non viene automaticamente considerato come ricovero per tutti i giorni successivi.
Sono riconosciute come giornate equiparate al ricovero solo quelle in cui il lavoratore deve recarsi presso la struttura per effettuare accertamenti o trattamenti programmati.
Gli altri giorni possono essere coperti come malattia solo se esiste una certificazione medica che attesti l’incapacità temporanea al lavoro.
La nuova disciplina riguarda anche i percorsi legati alla salute mentale. I Centri di Salute Mentale (CSM), infatti, possono prevedere attività terapeutiche organizzate, trattamenti programmati e, in alcuni casi, anche permanenze più strutturate.
L’INPS stabilisce che:
Questa precisazione è importante perché molte persone seguono percorsi terapeutici continuativi senza un ricovero ospedaliero classico.
Un altro punto centrale della circolare riguarda le strutture sanitarie e socio-riabilitative. L’INPS distingue tra strutture che garantiscono vera assistenza sanitaria e strutture con finalità prevalentemente sociali o educative.
La permanenza viene equiparata al ricovero ospedaliero quando la struttura:
In questi casi il lavoratore può beneficiare della tutela prevista per il ricovero.
Diversamente, se la struttura non ha caratteristiche sanitarie ma svolge soprattutto attività socio-educativa, la situazione viene trattata come malattia comune, con necessità di certificazione medica.
La circolare interviene anche sulle comunità terapeutiche per il trattamento delle dipendenze. Il discorso è simile a quanto detto per le strutture riabilitative e sanitarie: per l’INPS la permanenza in strutture che offrono assistenza sanitaria vera e propria viene equiparata al ricovero ospedaliero.
Sono considerate rilevanti, ad esempio, le strutture che hanno:
Se invece la comunità ha una funzione principalmente educativa e non garantisce assistenza sanitaria diretta, la permanenza viene considerata malattia comune e serve una certificazione che dimostri l’incapacità lavorativa.
Le nuove indicazioni riguardano anche i Centri per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA). Questi percorsi possono comprendere diverse modalità:
L’INPS stabilisce che i trattamenti in day service e day hospital, così come la permanenza in strutture sanitarie residenziali con assistenza qualificata, sono equiparati al ricovero ospedaliero se rispettano determinati requisiti. Anche in questo caso contano l’accreditamento della struttura, la presenza della cartella clinica, il piano terapeutico e un’équipe multidisciplinare.
La circolare conferma inoltre quanto già previsto per alcune strutture ospedaliere come:
Si tratta di percorsi utilizzati soprattutto nei pronto soccorso per monitorare il paziente e decidere se sia necessario un ricovero. La permanenza in queste strutture, anche se dura pochi giorni e non si trasforma in ricovero ordinario, viene considerata ai fini della tutela previdenziale con le stesse caratteristiche del ricovero ospedaliero.
La novità principale della circolare INPS è che viene riconosciuta una tutela più aderente al modo in cui oggi vengono erogate le cure. Il fatto di non trovarsi in un reparto ospedaliero tradizionale non significa infatti automaticamente non avere diritto alla copertura della malattia.
Per il lavoratore diventa però fondamentale avere la documentazione corretta: certificati medici, attestazioni della struttura, eventuale certificato di dimissione e documentazione che dimostri il percorso terapeutico seguito.
Nei casi in cui la situazione viene equiparata alla malattia comune resta inoltre l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità per le visite fiscali, anche eventualmente presso l’indirizzo della struttura sanitaria.