Buone notizie per migliaia di lavoratori dipendenti con figli. Il Ministero dell’Economia ha chiarito definitivamente che anche i rimborsi riconosciuti dal datore di lavoro per le spese di baby sitting svolto al di fuori dell’ambito scolastico possono rientrare nel welfare aziendale ed essere esclusi dalla tassazione Irpef.
Il chiarimento, arrivato attraverso una risposta della sottosegretaria all’Economia Sandra Savino a un’interrogazione parlamentare presentata in Senato, mette fine ai dubbi interpretativi che negli ultimi mesi avevano creato incertezze tra imprese, consulenti del lavoro e dipendenti nella gestione dei piani di welfare.
La disciplina è contenuta nell’articolo 51 del TUIR, che stabilisce il principio generale secondo cui tutto ciò che il dipendente riceve dal datore di lavoro costituisce reddito imponibile. La stessa norma, però, individua una serie di eccezioni, tra cui le somme, i servizi e le prestazioni destinati ai familiari per finalità di educazione e istruzione, anche in età prescolare.
Già nel 2016 l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 28/E, aveva precisato che tra queste prestazioni rientrano anche i servizi di baby sitting, pure quando vengono riconosciuti sotto forma di rimborso delle spese sostenute dal lavoratore.
L’incertezza era nata dopo un successivo chiarimento fornito durante Telefisco 2025, nel quale l’Agenzia delle Entrate aveva affrontato il caso dei servizi di baby sitting organizzati nell’ambito scolastico, precisando che, in quella specifica situazione, l’esenzione fiscale richiede che il servizio sia previsto all’interno del Piano dell’offerta formativa della scuola.
Questa indicazione aveva però indotto alcuni operatori a ritenere che il beneficio fiscale fosse limitato esclusivamente ai servizi collegati all’attività scolastica.
La risposta fornita ora dal Ministero dell’Economia – offerta dalla sottosegretaria Sandra Savino, a un’interrogazione al Senato presentata da Ester Mieli (FdI) – smentisce questa interpretazione e chiarisce che quel requisito riguarda soltanto il particolare caso del baby sitting organizzato dalla scuola, senza modificare la disciplina generale.
Di conseguenza, restano pienamente validi i chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2016. I rimborsi per il baby sitting possono quindi beneficiare dell’esenzione Irpef anche quando il servizio viene svolto al di fuori dell’ambiente scolastico, purché rientri nei piani di welfare aziendale previsti dal datore di lavoro.
Si tratta di una precisazione importante perché consente alle aziende di continuare a sostenere concretamente la conciliazione tra lavoro e vita familiare, offrendo un aiuto economico che non viene tassato e che può alleggerire una delle spese più pesanti per molti genitori. Il chiarimento elimina inoltre il rischio di interpretazioni restrittive e offre maggiore certezza nell’applicazione dei programmi di welfare, sempre più diffusi nei contratti aziendali e nella contrattazione collettiva.