Il diritto dei dipendenti pubblici a percepire una retribuzione piena durante le ferie continua a consolidarsi anche alla luce della giurisprudenza più recente. Dopo la direttiva europea 2003/88/CE, l’ordinanza n. 5051 del 2026 della Corte di Cassazione e alcune recenti sentenze delle Corti d’Appello hanno ribadito un principio ormai sempre più rilevante: il lavoratore non deve subire una riduzione del trattamento economico quando esercita il diritto alle ferie annuali retribuite.
L’orientamento nasce dall’applicazione del diritto europeo, secondo cui il periodo di ferie deve garantire al dipendente condizioni economiche sostanzialmente equivalenti a quelle godute durante l’attività lavorativa.
Proprio sulla base di questo principio, la giurisprudenza ha progressivamente esteso il concetto di retribuzione feriale, riconoscendo che durante le ferie possano essere dovute anche alcune componenti accessorie della retribuzione quando sono strettamente collegate alle ordinarie modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Tra le voci richiamate rientrano le indennità perequative e compensative, l’indennità di turno e, secondo gli orientamenti più favorevoli, anche i buoni pasto. Lo stesso principio viene inoltre richiamato con riferimento alle festività soppresse, che potrebbero beneficiare dello stesso trattamento economico.
Le recenti pronunce aprono la strada anche alla possibilità di richiedere il riconoscimento delle somme non corrisposte negli anni precedenti, nel rispetto dei termini di prescrizione previsti dall’ordinamento.
Per questo motivo molti lavoratori stanno valutando l’opportunità di presentare specifiche istanze alle proprie amministrazioni, così da interrompere la prescrizione e preservare l’eventuale diritto al recupero degli arretrati maturati.
Su questo tema è intervenuta anche la USB Pubblico Impiego – Coordinamento Nazionale Ministero dell’Interno, che ha avviato una campagna informativa invitando lavoratori e pensionati a interrompere la prescrizione mediante l’invio del modello DRP 2026 (Diritto Retribuzione Piena) alla Direzione Centrale Risorse Umane, tramite PEC o protocollo interno. Per gli iscritti il sindacato ha inoltre attivato un servizio dedicato per l’inoltro della domanda, con l’obiettivo di tutelare il diritto all’eventuale recupero delle somme spettanti.