Per molti docenti che sono rimasti fuori dai primi turni di nomina per le supplenze GPS, la ricerca di una supplenza prosegue attraverso le graduatorie di istituto.
Ma cosa succede se, dopo aver accettato un incarico da una scuola, arriva successivamente una proposta di supplenza da GPS? È possibile lasciare il primo contratto e accettare quello assegnato dall’Ufficio scolastico?
La risposta è sì, ma occorre fare attenzione alla tipologia dei contratti e soprattutto il momento in cui avviene il passaggio.
Le regole per il biennio 2026/27-2027/28 sono contenute nell’OM n. 27/2026 e prevedono una specifica possibilità per chi è già in servizio con una supplenza da graduatoria di istituto.
Il fatto di non aver ricevuto una nomina da GPS non impedisce al docente di accettare una supplenza attraverso le graduatorie di istituto.
Anzi, con l’avvio dell’anno scolastico e l’esaurimento progressivo delle disponibilità provinciali, le convocazioni delle scuole possono diventare una delle principali opportunità per chi è ancora senza incarico. Le graduatorie di istituto vengono utilizzate per le supplenze temporanee e, nei casi previsti dalla normativa, anche per coprire posti rimasti scoperti dopo l’esaurimento o l’incapienza delle GAE e delle GPS.
Per il docente, quindi, accettare una supplenza da graduatoria di istituto non significa necessariamente rinunciare alla possibilità di ricevere successivamente una proposta da GPS.
È proprio questo uno degli aspetti più importanti da conoscere in questa fase dell’anno.
Sì. L’OM n. 27/2026 prevede espressamente una deroga alle normali conseguenze dell’abbandono del servizio.
Il docente che è già in servizio con una supplenza conferita da graduatoria di istituto può lasciare quell’incarico per accettare una supplenza assegnata da GAE o GPS, purché si tratti di un incarico al 31 agosto o al 30 giugno.
In altre parole, se un insegnante accetta oggi una supplenza da graduatoria di istituto e successivamente riceve una nomina GPS per un posto annuale o fino al termine delle attività didattiche, può interrompere il primo rapporto di lavoro e prendere servizio nella nuova sede.
Non basta però che arrivi una nuova convocazione. È fondamentale guardare alla durata del contratto proposto da GPS.
La possibilità di lasciare la supplenza da graduatoria di istituto riguarda il passaggio verso una supplenza fino al 31 agosto oppure fino al 30 giugno.
Il meccanismo non deve quindi essere interpretato come una libertà generale di abbandonare qualsiasi incarico ogni volta che arriva una proposta più conveniente.
La norma tutela il passaggio da una supplenza breve o temporanea a una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche. È questa la situazione nella quale il docente può lasciare il precedente incarico senza incorrere nella sanzione prevista per l’abbandono.
Una situazione che può creare dubbi riguarda gli spezzoni.
Se il docente accetta da GPS uno spezzone con contratto fino al 30 giugno, non può successivamente considerare automaticamente una nuova cattedra intera come un’occasione per lasciare il primo incarico. In questo caso, infatti, non si tratta del passaggio da una supplenza breve a una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche. Il diritto al completamento dell’orario può essere esercitato secondo le regole previste per il completamento compatibile, ma non è possibile utilizzare la possibilità di lasciare una supplenza breve per giustificare il passaggio da uno spezzone già assegnato fino al 30 giugno a una nuova cattedra più favorevole.