E’ arrivato ieri, 26 maggio 2020, il secondo Decreto del TAR Lazio – dopo quello del 20 aprile 2020, avente lo stesso orientamento – che riconosce, con un provvedimento cautelare, quindi per sua natura privo di ogni motivazione, a un gruppo di artigiani ricorrenti il diritto ad accedere, per i propri dipendenti, all’Assegno ordinario di integrazione salariale erogato da FSBA, il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato.
L’aspetto più rilevante del provvedimento è che tali artigiani potranno ottenere per i propri dipendenti la cd. “cassa integrazione artigiani” senza dover obbligatoriamente essere in regola con la contribuzione al Fondo.
Il requisito preventivo della regolarità contributiva, in realtà, era già stato “sospeso” per tutti coloro che non avevano mai versato, rinviando il percorso di rientro ad un momento successivo (36 rate a partire dal 1 gennaio 2021) per effetto di una delibera di FSBA. Fondo che comunque opera su autorizzazione del D.Lgs. 148/2015 e del Ministero del Lavoro.
Il motivo del contenzioso risiede nel fatto che, secondo i soggetti ricorrenti, FSBA avrebbe ottenuto risorse finanziarie a carico del bilancio pubblico dal DL Cura Italia, prima, e dal recente DL Rilancio, poi, per cui non sarebbe legittimato a richiedere la contribuzione.