E’ arrivato ieri, 26 maggio 2020, il secondo Decreto del TAR Lazio – dopo quello del 20 aprile 2020, avente lo stesso orientamento – che riconosce, con un provvedimento cautelare, quindi per sua natura privo di ogni motivazione, a un gruppo di artigiani ricorrenti il diritto ad accedere, per i propri dipendenti, all’Assegno ordinario di integrazione salariale erogato da FSBA, il Fondo di SolidarietĂ Bilaterale dell’Artigianato.
L’aspetto più rilevante del provvedimento è che tali artigiani potranno ottenere per i propri dipendenti la cd. “cassa integrazione artigiani” senza dover obbligatoriamente essere in regola con la contribuzione al Fondo.
Il requisito preventivo della regolarità contributiva, in realtà , era già stato “sospeso” per tutti coloro che non avevano mai versato, rinviando il percorso di rientro ad un momento successivo (36 rate a partire dal 1 gennaio 2021) per effetto di una delibera di FSBA. Fondo che comunque opera su autorizzazione del D.Lgs. 148/2015 e del Ministero del Lavoro.
Il motivo del contenzioso risiede nel fatto che, secondo i soggetti ricorrenti, FSBA avrebbe ottenuto risorse finanziarie a carico del bilancio pubblico dal DL Cura Italia, prima, e dal recente DL Rilancio, poi, per cui non sarebbe legittimato a richiedere la contribuzione.

