Il nuovo Decreto sulla Cassa integrazione che mette “in fila” le 18 settimane di trattamento introduce un limite massimo temporale al nuovo invio delle domande di Cig, Assegno ordinario e Cig in deroga, erroneamente inviate nelle settimane precedenti.
Questo, per aziende e lavoratori, può significare ritrovarsi in una situazione svantaggiosa. Ma vediamo come.
La bozza di decreto che TuttoLavoro24.it ha potuto consultare in esclusiva prevede, in particolare, che “per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020″.
Ciò significa che le aziende, direttamente o per il tramite dei loro consulenti, che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto (esempio: cassa in deroga in luogo dell’assegno ordinario del Fis) o che comunque presentano errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, avranno tempo fino al 15 luglio per inviare il modello Sr41 corretto. Come detto questa scadenza riguarda le sospensioni che prevedono l’intervento Cig/Assegno ordinario per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
Trattandosi di un termine “a pena di decadenza” è vivo il rischio per le aziende che dovessero compiere ancora errori/omissioni di doversi far carico direttamente del trattamento, così anche per i lavoratori di dover “inseguire” ancora una volta la cassa integrazione, questa volta però dovendo bussare alla porta dei datori di lavoro, che nel frattempo segnalano grossi problemi nel reperire liquidità in conseguenza dell’emergenza che da epidemiologica è diventata economica e produttiva.