HomeEconomia & LavoroCovid19, test sierologico pre-assunzione: è lecito?

Covid19, test sierologico pre-assunzione: è lecito?

La convivenza con il rischio epidemiologico da Covid-19 sui luoghi di lavoro, nella Fase 3, ha indotto molte aziende ad attivare i protocolli di sicurezza (quello generale aggiornato al 24 aprile 2020 e quelli specifici, diversi per ogni settore).

Le realtà aziendali non mancano però di presentare fenomeni e pratiche che potrebbero collocarsi ai confini con l’illegalità

Una di queste prassi è subordinare l’assunzione dei lavoratori al buon esito del test sierologico per Coronavirus

A denunciarlo sono le organizzazioni sindacali dei settori che in queste settimane si stanno lentamente rialzando dal blocco delle attività. Quelli del turismo, degli stabilimenti balneari, dei set cinematografici, ecc. Su questi fenomeni si raccolgono anche documenti sindacali volti a stigmatizzare i comportamenti dei datori di lavoro. Si esprime “totale contrarietà alla pratica con cui alcune aziende … subordinano l’assunzione dei lavoratori all’esito dell’esame sierologico Covid-19” scrive ad esempio una nota di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL.

E’ innanzitutto lo Statuto dei Lavoratori a regolare queste situazioni. In particolare l’art. 5, che al comma 3 prevede che “il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico”.

Si tratta di una disposizione volta a tutelare la dignità del lavoratore durante il rapporto di lavoro che stabilisce il divieto per il datore di lavoro di disporre visite di controllo sulla idoneità dei lavoratori se non attraverso specifici enti preposti.

MA QUESTO DIVIETO SI APPLICA ANCHE ALLE CD. “VISITE PRE-ASSUNTIVE”?

In una prima fase le sentenze propendevano per l’applicazione della norma dello Statuto ai soli lavoratori assunti. In un periodo più recente invece un nuovo orientamento, ormai prevalente, si è fatto largo, con lo spirito di riconoscere alla norma un maggiore garantismo verso gli assumendi.

Sull’argomento è intervenuto il decreto legislativo 626/94, poi T.U. n. 81/08 che ha stabilito che “le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL“. Tali visite sono svolte al fine di constatare l’assenza di controindicazioni allo svolgimento delle mansioni cui il lavoratore è destinato (la cd. mansione specifica).

Manca tuttavia una norma specifica che consenta i test pre-assuntivi per accertare se si è portatori di un virus contagioso come il Covid-19.

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