Ieri l’INPS con la circolare n. 78 ha reso noto le nuove istruzioni per ottenere l’anticipo della cassa integrazione, assegno ordinario, cig in deroga, pari al 40% secondo quanto previsto dal DL Rilancio.
Per alcune situazioni l’Istituto ha previsto nuova scadenza a venerdì 3 luglio.
Ma vediamo chi riguarda.
Innanzitutto quei datori di lavoro che hanno iniziato a usufruire delle 5 settimane (dopo le 9 iniziali) prima del 18 giugno, ma non hanno ancora presentato la domanda all’INPS. In questi casi se intendono attivare l’anticipo del 40% liquidato direttamente dall’INPS, hanno tempo fino al 3 luglio. Diversamente avranno tempo fino al 17 luglio (DL 52/2020).
I datori di lavoro che hanno presentato la domanda per le 5 settimane di Cig prima del 18 giugno richiedendo il pagamento diretto e hanno già ottenuto l’autorizzazione dall’Inps, ma che non hanno ancora inviato il modello SR41, se intendono attivare il pagamento del 40% possono integrare la domanda e inoltrare di nuovo la richiesta entro il 3 luglio.
Dunque le imprese che si trovano in queste situazioni e volessero consentire ai lavoratori sospesi di avere il pagamento del 40% del trattamento hanno solamente 5 giorni di tempo.