Oltre al danno, la beffa. Accade nel Lazio, dove l’Amministrazione regionale dopo aver autorizzato la concessione della Cassa in deroga a 3.303 aziende artigiane, ha dovuto fare marcia indietro perchè l’INPS ha respinto le istanze precisando che i dipendenti degli artigiani devono poter accedere all’assegno ordinario del Fondo Artigiani – FSBA (leggi l’articolo di TuttoLavoro24.it).
In questi giorni stanno arrivando alle aziende e ai consulenti le lettere con cui la Regione comunica la reiezione delle domande. Passaggio successivo: le aziende dovranno chiedere l’intervento del Fondo Artigiani che dovrà pagare la “cassa integrazione”. Ma entro quando devono caricare l’accordo e caricare la domanda sulla piattaforma Sinaweb?
La risposta sta nel DL 52 entrato in vigore il 17 giugno scorso che sta per essere inglobato nella Legge di conversione del DL Rilancio, attualmente in discussione alla Camera:
“Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente; la predetta presentazione della domanda, nella modalità corretta, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Dunque gli artigiani hanno 30 giorni di tempo a partire dalla data di comunicazione del rigetto della domanda di Cassa in deroga, a pena di decadenza. Ciò significa che se non rispettano il termine di 30 giorni dovranno pagare direttamente loro ai dipendenti gli importi dell’assegno ordinario a partire dal mese di febbraio/marzo.
LA POSIZIONE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
Sulla vicenda si sono espressi anche i Consulenti del Lavoro di Viterbo, una delle province laziali, i quali in una nota sostengono che “la questione oltre a manifestare l’illegittimità delle suddette revoche, che rinnegano l’Accordo Quadro regionale stipulato in data 24.03.2020 tra la Regione Lazio e le Parti Sociali regionali, disattendendo e ponendo nel nulla i tre provvedimenti di condanna emessi dai Tribunali di Viterbo e Latina, vìola palesemente l’art. 97 della Costituzione che obbliga ad assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione in favore di tutti i cittadini. Imparzialità e buona fede puntualmente traditi dal suddetto atteggiamento palesemente di parte, insensibile alle necessità del tessuto economico-produttivo del nostro Paese costituito in prevalenza da piccole e piccolissime aziende”. [Fonte: Il Messaggero]