Il Decreto legge n. 3/2020 ha previsto due agevolazioni fiscali, Bonus fiscale di 600/1200 euro e Ulteriore detrazione, per i titolari di reddito da lavoro dipendente o assimilati: per approfondire clicca qui.
A QUALI REDDITI DI APPLICANO
Le agevolazioni si applicano a:
- Redditi da lavoro dipendente
- Naspi
- Dis-Coll
- Indennità di maternità
- Congedo parentale
- Cassa integrazione erogata direttamente dall’INPS
COME OTTENERLI
Cosa occorre fare per ottenere il Bonus fiscale di 600 euro nel secondo semestre 2020 e Bonus 1.200 euro per il 2021 previsto per il lavoro dipendente e assimilati? E cosa fare per vedersi riconosciuto l’ulteriore detrazione a valere per il solo secondo semetre 2020?
La risposta la dà Il Sole 24 Ore riprendendo la circolare INPS n. 96:
“L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, riconoscerà il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione in modo automatico, cioè senza alcuna preventiva richiesta da parte del dipendente, per i giorni in cui il reddito è stato prodotto”.
Nella stessa circolare l’Istituto ricorda ricorda che il trattamento integrativo verrà riconosciuto in via automatica dall’INPS solo per le prestazioni pagate direttamente all’assicurato, per le quali l’Istituto svolge, appunto, le funzioni di sostituto d’imposta.
Conseguentemente, nei casi in cui il trattamento sia stato anticipato dal datore di lavoro, come spesso avviene per le prestazioni in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione, malattia, maternità, ecc.), sarà il datore di lavoro a dover riconoscere detto trattamento.