Il Messaggio n. 3160 dell’Inps ha ribadito che ai sensi del Decreto agosto decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ossia da lunedì 31 agosto – primo giorno seguente non festivo – si decade dalla possibilità di richiedere i Bonus 600 e 1.000 euro di cui all’articolo 84 del decreto Rilancio Italia.
In particolare, dice l’Inps, allo scadere dei termini di cui sopra, le categorie di lavoratori che decadono dalla possibilità di presentare domanda per le relative indennità Covid19 sono le seguenti:
- Liberi professionisti titolari di partita IVA;
- Collaboratori coordinati e continuativi;
- Lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori intermittenti;
- Lavoratori autonomi occasionali;
- Incaricati alle vendite a domicilio;
- Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Per ulteriori precisazioni sulle categorie di lavoratori destinatari dei Bonus di cui all’art. 84 del Decreto Rilancio è possibile consultare la circolare n. 66 dell’Inps cliccando qui.