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Naspi e Dis-coll, l’accordo con l’azienda fa perdere il diritto alle indennità? La risposta della Cassazione

Anche se la vertenza giudiziale in cui il lavoratore contestava all’azienda la legittimità della cessazione del rapporto si chiude con una transazione in sede conciliativa che riconosce l’erogazione di una somma a titolo di danno non patrimoniale e la regolarizzazione contributiva il lavoratore non perde lo stato di disoccupazione e la relativa indennità.

A stabilirlo è una sentenza della Corte di Cassazione n. 17793 del 26 agosto 2020 commentata su Quotidiano Lavoro de Il Sole 24 Ore di oggi.

Lo stato di disoccupazione deve quindi essere valutato come tale al momento in cui il rapporto cessa e l’unico elemento che può determinare la revoca del diritto al trattamento (Naspi o Dis-coll) è costituito dall’effettiva reintegrazione/ricostituzione del lavoratore nel posto di lavoro con pagamento delle retribuzioni e regolarizzazione contributiva, poiché solo tale circostanza comporta una modifica del fatto generatore dello stato di disoccupazione.

La transazione, vale a dire l’accordo economico tra lavoratore e azienda che chiude la vertenza, non è invece elemento che da solo può privare di fondamento l’attribuzione del trattamento di disoccupazione.

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