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Busta paga, «più soldi» per chi rinnova in ritardo: ecco i contratti collettivi interessati

Lo ha ribadito ieri l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 367: gli importi forfettari erogati ai lavoratori a titolo di “una tantum “, che hanno la finalità di compensare i mancati incrementi della retribuzione minima contrattuale durante i periodi di “vacatio“ contrattuale sono soggetti a tassazione separata.

La tassazione in questi casi è separata, con applicazione di un’aliquota più bassa, perchè riguarda redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi d’imposta precedenti.

Si tratta dunque di quegli importi che vengono messi in busta paga ”a chiusura” del periodo in cui il lavoratore, a causa del ritardo nel rinnovo del CCNL, non ha potuto godere degli adeguamenti salariali. Da questo punto di vistA l’importo costituisce una sorta di “ristoro” per il mancato godimento degli aumenti da parte del lavoratore ed è previsto da tutti i principali contratti collettivi.

I contratti collettivi attualmente “scoperti” ed in attesa di rinnovo sono buona parte di quelli dell’Industria, tra cui quello della Metalmeccanica ed Installazione di Impianti, Legno-Arredo, Multiservizi, Autotrasporto Merci, Sanità privata.

Restano ancora senza rinnovo il CCNL del Commercio/Terziario/Servizi e anche tutti i CCNL dell’Artigianato.

Conseguentemente una volta rinnovati anche questi ccnl prevederanno l’erogazione di un importo “una tantum” da riconoscere in busta paga ai lavoratori.

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