HomeEvidenzaBonus Sud cumulabile con altri sgravi: tutte le istruzioni INPS

Bonus Sud cumulabile con altri sgravi: tutte le istruzioni INPS [UFFICIALE]

Arriva la tanto attesa circolare INPS n. 122 sull’esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi
previdenziali dovuti dai datori di lavoro
, previsto dal Decreto agosto con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.

Vediamo i punti salienti del documento INPS:

BONUS SUD: PERIODO DI RIFERIMENTO

L’agevolazione, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuta “tassativamente” per il periodo che va dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

BONUS SUD: REQUISITI DI ACCESSO

L’agevolazione si applica in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

E’ stato confermata la compatibilità della presente misura con le norme europee sugli Aiuti di Stato (perchè destinati ad aree svantaggiate e perchè in presenza di ulteriori specifici requisiti), in considerazione di ciò rende noto l’Inps provvederà a registrare la misura, dopo la concessione, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

BONUS SUD: COME SI APPLICA LO SGRAVIO

L’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, senza il tetto massimo mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La norma in trattazione non prevede un limite individuale di importo all’esonero.

L’INPS ricorda che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione
    dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015;
  • il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015; il citato decreto
    interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l’articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015 (esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi);
  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

BONUS SUD: SOSPENSIONE DELLO SGRAVIO
Il periodo di fruizione dello sgravio può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità. In questo caso è consentito il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

BONUS SUD: I RAPPORTI DI LAVORO INTERESSATI

Lo sgravio spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati (in corso) che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa.

BONUS SUD: CUMULABILITA’ CON ALTRI SGRAVI
Lo sgravio risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate, disciplinato dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o esonero strutturale per assunzione a tempo indeterminato di giovani, disciplinato dall’articolo 1, commi da 100 a 108, e 113 e 114, della legge n. 205/2017) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, disciplinato dall’articolo 13 della
legge n. 68/1999 o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012).

Per legge il documento integrale INPS clicca qui.

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