Con l’ordinanza 22063/2020, la Cassazione afferma che la scelta operata dal dipendente tra la reintegra nel proprio posto di lavoro e l’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità risulta irrevocabile.
Cassazione: la scelta del lavoratore tra la reintegra e l’indennità sostitutiva è irreversibile

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