Con l’ordinanza 15977/2020, la Cassazione afferma che, laddove non sia stato dedotto alcun trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., non sussiste alcuna responsabilità solidale fra le due società succedutesi nella titolarità del rapporto di lavoro.
Cassazione: sussiste la responsabilità solidale solo in caso di trasferimento d’azienda

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